Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/31: Revisione dell'Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1) · 14 pagine
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USS ritiene che, coprendo solo il primo anno di vita del bambino, il progetto di modifica sia molto moderato e spera che nelle indicazioni relative alla nuova disposizione sia specificato che possono essere convenuti periodi più lunghi, in particolare in un contratto di lavoro individuale, un contratto collettivo di lavoro o un regolamento.
4.3.2 Tempi di allattamento
Employés Suisse sostiene che la soluzione proposta sia buona, ma riguardo ai tempi di allattamento bisognerebbe prevedere anche una durata massima per evitare problemi di attuabilità. La durata massima potrebbe essere fissata a un quarto della durata del lavoro come previsto dal sistema olandese. Auspica inoltre che il testo dell’ordinanza precisi che il tempo concesso alle madri che allattano è applicabile per ogni figlio.
USS e syna chiedono che venga sottolineato, almeno nelle indicazioni relative alla nuova disposizione, che il datore di lavoro può prevedere tempi di allattamento retribuiti più lunghi di quelli previsti nel progetto di modifica. Secondo Travail.Suisse, nell’ordinanza occorre precisare che il datore di lavoro deve concedere tutto il tempo necessario all’allattamento se questo avviene durante le ore di lavoro, in modo da evitare che la durata del tempo di allattamento retribuito sia interpretata come una durata massima autorizzata.
Sia Travail.Suisse che syna ritengono che la scelta del momento dell’allattamento spetti alla donna in funzione dei bisogni del bambino. L’allattamento deve poter aver luogo anche all’inizio o alla fine del periodo di lavoro. Questa possibilità deve essere chiarita direttamente nella nuova disposizione o, perlomeno, essere menzionata nelle relative indicazioni. La nuova disposizione deve inoltre riprendere la formulazione del diritto attuale, che precisa che il tempo dedicato all’allattamento non può essere compensato né computato su altri periodi di riposo. Infine, entrambi ritengono che i tempi di allattamento retribuiti siano insufficienti e propongono che vengano pagati 60, 90 e 120 minuti a seconda della durata della giornata di lavoro (fino a 4 ore, superiore a 4 ore e superiore a 7 ore).
4.4 Altre associazioni e organizzazioni
4.4.1 Osservazioni generali
alliance F, svf-adf, CSP, FSFM, EFS-FPS, Post Beijing e Pro Familia Svizzera approvano il progetto di revisione.
svf-adf aderisce interamente al progetto di revisione e ritiene che la nuova regolamentazione sia favorevole al benessere della madre e del bambino.
CSP è decisamente favorevole al progetto di modifica, che garantisce la certezza del diritto, sostiene concretamente le madri che lavorano e contribuisce a promuovere l’uguaglianza tra donne e uomini eliminando una discriminazione salariale. Il modello proposto, strutturato in modo scalare in funzione della durata del lavoro, ha il vantaggio di non penalizzare le donne occupate a tempo parziale. Esso permette di uniformare e di facilitare il metodo di calcolo e corrisponde alla prassi in vigore nei Paesi europei firmatari della Convenzione 183. Tuttavia, CSP rammenta che non tutte le madri potranno beneficiare di questa nuova disposizione (cfr. campo di applicazione della LL); inoltre teme che le madri che eserciteranno questo diritto si ritrovino in una posizione di vulnerabilità e deplora il fatto che non saranno protette in maniera adeguata non beneficiando di alcuna protezione contro i licenziamenti.
Per alliance F, EFS-FPS, Post Beijing, Pro Familia Svizzera e FSFM gli aspetti concernenti la salute legati all’allattamento materno sono estremamente importanti per la madre e il bambino. Queste organizzazioni apprezzano espressamente il fatto che anche le lavoratrici a tempo parziale possano beneficiare delle pause per allattamento retribuite e ritengono che la soppressione della distinzione tra allattamento all’interno o all’esterno dell’azienda sia un miglioramento importante. Ad eccezione di Pro Familia Svizzera, esse sottolineano che
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