Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/31: Revisione dell'Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1) · 14 pagine

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4 Pareri

4.1 Cantoni e associazioni intercantonali

4.1.1 Osservazioni generali

Tutti i Cantoni hanno partecipato all’indagine conoscitiva e la grande maggioranza approva la revisione per diversi motivi, come la protezione della salute, la chiarezza e la proporzionalità della nuova disposizione, una migliore applicazione pratica e il fatto che permetterà di conciliare meglio lavoro e famiglia. Essi valutano favorevolmente anche la soppressione della distinzione tra allattamento all’interno e all’esterno dell’azienda e accolgono positivamente il fatto di aver equiparato il tiraggio del latte all’allattamento. AUSL e AIPL approvano la revisione, che porta chiarezza alla regolamentazione. In particolare, il diritto ai tempi di allattamento secondo il modello previsto permette di non sfavorire le madri occupate a tempo parziale rispetto a quelle che lavorano a tempo pieno.

Secondo GR la nuova disposizione non è completamente soddisfacente ma, considerato l’accordo sulla ratifica della convenzione internazionale, l’esigenza della retribuzione di determinate pause per allattamento da parte del datore di lavoro in Svizzera non può più essere messa in discussione. Il Cantone, tuttavia, non capisce bene il motivo per cui spetterebbe ai datori di lavoro finanziare questa misura sociale legata alla salute pubblica. GL, pur essendo favorevole alla ratifica della convenzione internazionale, ritiene che si possa giungere a un’esecuzione uniforme e corretta soltanto se il testo legale prevede una distinzione chiara; ciò non è però garantito dal progetto di revisione, che definisce soltanto durate minime.

Sul piano formale, VD si stupisce del fatto che una modifica così importante venga inserita in un’ordinanza e non nella LL, mentre LU solleva alcune considerazioni pregiudiziali in merito alla formulazione esplicita del diritto alla retribuzione poiché non rientra nella logica della LL parlare di durata del lavoro retribuita.

4.1.2 Osservazioni specifiche

Pur approvando globalmente il progetto di revisione, VD deplora in particolare il fatto che non venga disciplinata la questione relativa al computo o meno sul tempo di lavoro della durata dello spostamento tra luogo di lavoro e luogo di allattamento, il che potrebbe creare reali difficoltà a livello di applicazione.

TI approva il progetto di revisione ma propone che prima della sua messa in vigore vengano eseguiti approfondimenti per meglio comprendere il potenziale impatto economico della modifica sulle aziende e sull’economia in generale, in particolare per i Cantoni che, come il TI, occupano un importante numero di personale femminile. GR ritiene che il rapporto esplicativo avrebbe dovuto esporre le conseguenze finanziarie.

Secondo BS e VS andrebbe precisata la questione delle durate da accordare in caso di nascite multiple, direttamente nell’articolo 60 capoverso 2 OLL 1 (VS) o perlomeno nelle indicazioni relative a tale articolo (BS). Per VS bisognerebbe chiarire anche cosa succede se la madre ha bisogno di un tempo più lungo della durata minima prevista per l’allattamento.

ZG chiede che la nuova disposizione sia completata in modo da prevedere che alle madri allattanti siano concessi i tempi necessari all’allattamento o al tiraggio del latte durante il tempo di lavoro regolare. Il Cantone ritiene che l’allattamento o il tiraggio del latte prima dell’inizio o dopo la fine della giornata di lavoro non debba rientrare nel tempo di lavoro retribuito. A suo parere il fatto di accordare alla donna con una giornata di lavoro superiore a sette ore un tempo di allattamento di almeno 90 minuti comporterebbe costi considerevoli.

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