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Consultazione 2013/43: Legge federale sui giochi in denaro (LGD) · 46 pagine

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Art. 118 Costi

I costi dell’organo di coordinamento sono suddivisi a metà tra la Confederazione e i Cantoni.

Art. 119 Diritto applicabile

L’organo di coordinamento sottostà alle legislazioni federali sulla protezione dei dati, sulla trasparenza, sugli acquisti pubblici, sulla responsabilità e sul diritto procedurale.

Capitolo 9: Tassazione e utilizzazione del prodotto dei giochi

Sezione 1: Tassa sulle case da gioco

Art. 120 Principio

1La Confederazione riscuote una tassa sul prodotto lordo dei giochi (tassa sulle case da gioco). La tassa è destinata all’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti e all’assicurazione per l’invalidità.

2Il prodotto lordo dei giochi corrisponde alla differenza tra le poste giocate e le vincite legittimamente versate.

3Le commissioni riscosse dalle case da gioco per i giochi da tavolo e analoghi proventi dei giochi sono parte del prodotto lordo dei giochi.

Art. 121 Aliquote della tassa

1Il Consiglio federale fissa l’aliquota della tassa in modo tale che le case da gioco gestite secondo i principi dell’economia aziendale possano realizzare un rendimento adeguato del capitale investito.

2L’aliquota della tassa ammonta:

a. almeno al 40 per cento e al massimo all’80 per cento del prodotto lordo dei giochi realizzato in una casa da gioco;

b. almeno al 20 per cento e al massimo all’80 per cento del prodotto lordo dei giochi realizzato con i giochi da casinò online.

3Per i primi quattro anni d’esercizio l’aliquota della tassa può essere ridotta fino alla metà. Nel fissare l’aliquota, il Consiglio federale tiene conto delle condizioni quadro economiche delle singole case da gioco. La riduzione è fissata ogni anno per le singole case da gioco o per più case da gioco, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti.

Art. 122 Agevolazioni fiscali per le case da gioco titolari di una

concessione B

1Il Consiglio federale può ridurre di un quarto al massimo l’aliquota della tassa per le case da gioco titolari di una concessione B, sempreché i proventi siano utilizzati