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Consultazione 2013/43: Legge federale sui giochi in denaro (LGD) · 46 pagine
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2La CFCG nomina i propri due rappresentanti. Il DFGP nomina il rappresentante dell’autorità di alta vigilanza. I Cantoni nominano le tre persone che rappresentano le autorità dei Cantoni.
3La funzione di presidente è esercitata a turni di un anno alternativamente da uno dei tre rappresentanti delle autorità federali e da uno dei tre rappresentanti delle autorità dei Cantoni.
Art. 115 Compiti
Oltre agli altri compiti che gli conferisce la presente legge, l’organo di coordinamento:
a. contribuisce a una politica coerente ed efficace in materia di giochi in denaro;
b. garantisce:
1. l’attuazione coerente ed efficace delle misure legislative nell’ambito della prevenzione del gioco eccessivo,
2. il buon coordinamento tra le autorità di esecuzione della presente legge nell’ambito del rilascio delle autorizzazioni dei giochi e nell’ambito della lotta ai giochi in denaro illegali;
c. redige e pubblica un rapporto d’attività annuale;
d. collabora, se necessario, con le autorità di vigilanza nazionali e internazionali.
Art. 116 Competenze
1Per adempiere i propri compiti, l’organo di coordinamento può:
a. rivolgere raccomandazioni alle autorità d’esecuzione della presente legge;
b. far capo a periti.
2L’organo di coordinamento non può emanare decisioni ai sensi degli articoli 5 e 44 della legge federale del 20 dicembre 196812 sulla procedura amministrativa.
Art. 117 Funzionamento e decisioni
1L’organo di coordinamento si riunisce con la frequenza necessaria per l’adempimento dei propri compiti. Ogni membro ha il diritto di convocare una riunione.
2L’organo di coordinamento decide a maggioranza semplice. Ogni membro ha un voto. In caso di parità, il voto del presidente non è decisivo.
3L’organo di coordinamento adotta un regolamento interno.