Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/43: Legge federale sui giochi in denaro (LGD) · 110 pagine

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Riferimento/incarto: COO.2180.109.7.123673 / 217.1/2011/01115

Trattato sul funzionamento dell’Unione europea; TFUE)32; lo stesso dicasi per la pubblicità dei giochi d’azzardo33. La giurisprudenza della CGUE sulla compatibilità dei regimi nazionali con l’articolo 56 TFUE ha subito una serie di modifiche prima di consolidarsi. In linea di massima, le legislazioni nazionali che sopprimono o riducono il diritto degli organizzatori di proporre giochi in denaro ostacolano la libera prestazione di servizi in violazione dell’articolo 56 TFUE34. La CGUE ammette tuttavia restrizioni alla libera prestazione di servizi per motivi imperativi d’interesse generale, come la tutela dei consumatori, la limitazione dei danni sociali causati dal gioco, la prevenzione degli abusi e delle frodi nonché la dissuasione da una spesa eccessiva nel settore dei giochi35. A questo proposito, la CGUE ha espressamente riconosciuto che le specificità di ordine morale, religioso o culturale nonché le conseguenze dei giochi dannose per l’individuo sotto il profilo morale e finanziario giustificano un certo potere discrezionale delle autorità nazionali: tali autorità devono poter determinare, secondo la loro scala di valori36, sia le esigenze che comporta la tutela del consumatore e dell’ordine sociale sia il modo più adeguato di raggiungere questi obiettivi eventualmente anche affidando, se occorre, la gestione di queste attività a uno o più organismi pubblici o di beneficenza37. Per il resto, anche se gli Stati membri sono liberi di fissare gli obiettivi della propria politica in materia di giochi d’azzardo e di definire il livello di tutela auspicato, le restrizioni imposte devono soddisfare le esigenze giuridiche sotto il profilo della proporzionalità. Il rispetto di questo principio esige in particolare che la restrizione abbia veramente come obiettivo quello

32CGCE, 11 set. 2003, causa C-6/01, Anomar et al., in Racc. 2003, pag. I-8621, n. marg. 47; cfr.

anche la Relazione dell’11 giu. 2013 della Commissione per il mercato interno e la tutela dei consumatori del Parlamento europeo sul gioco d’azzardo online nel mercato interno,

(2012/2322 [NI]), sotto A.

33CGCE, 24 mar. 1994, causa C-275/92, Schindler, in Racc. I-1039, n. marg. 22 e 23; CGUE,

8 lug. 2010, cause riunite C-447/08 e C-448/10, Sjöberg e Gerdin, in Racc. I-6921, n. marg. 33 e 34; CGUE, 8 sett. 2010, cause riunite C-316/07, C-358/07-C-360/07, C-409/07 e C-410/07, Stoss, in Racc. I-8069, n. marg. 56; CGUE, 12 lug. 2012, causa C-176/11, HIT e HIT LARIX, non ancora pubblicata nella Racc., n. marg. 16-18.

34Cfr. p. es.: sentenza Schindler, n. marg. 47; CGCE, 21 sett. 1999, causa C-124/97, Läärä, in

Racc. I-6067, n. marg. 29; CGCE, 6 nov. 2003, causa C-243/01, Gambelli, in Racc. I-13031,

n. marg. 57-59; CGCE, 8 sett. 2009, causa C-42/07, Liga Portuguesa de Futebol Profissional,

n. marg. 52; CGUE, 3 giu. 2010, causa C-203/08, Sporting Exchange Ltd (Betfair), n. marg. 24; CGUE, 3 giu. 2010, causa C-258/08, Ladbrokes Betting & Gaming Ltd, n. marg. 16; CGUE, 15 sett. 2011, causa C-347/09, Dickinger et Ömer, in Racc. I-8185, n. marg. 41.

35Cfr. p. es.: sentenza Schindler, n. marg. 57-60; sentenza Gambelli, n. marg. 67; sentenza

Anomar, n. marg. 73; CGCE, 6 mar. 2007, cause riunite, Placanica e a., C-338/04, C-259/04, C-360/04, in Racc. I-1891, n. marg. 46; CGUE, 8 sett. 2010, causa C-46/08, Carmen Media Group Ltd., in Racc. I-8149, n. marg. 55; CGUE, 19 lug. 2012, causa C-470/11, SIA Garkalns, non ancora pubblicata, n. marg. 39; sentenza HIT e HIT LARIX, n. marg. 21; sentenza Sjöberg e Gerdin, n. marg. 36.

36CGUE, 24 gen. 2013, cause unite, Stanleybet International Ltd, C-186/11 e C-209/11, non

ancora pubblicate, n. marg. 24.

37Cfr. p. es.: sentenza Schindler, n. marg. 60 e 61, sentenza Gambelli, n. marg. 63; sentenza

Sjöberg e Gerdin, n. marg. 43 e 45; CGUE, 30 lug. 2011, causa C-212/08, Zeturf, non ancora pubblicata, n. marg. 41; sentenza Stanleybet International Ltd, n. marg. 29; CGUE, 12 sett. 2013, cause riunite, Biasci e a., C-660/11 e C-8/12, non ancora pubblicate, n. marg. 24. In un regime di concessioni, lo Stato è comunque tenuto a far partecipare all’assegnazione delle concessioni gli organizzatori di giochi con sede in un altro Stato membro, inoltre l’assegnazione dovrà avvenire in un sistema di concorrenza tra operatori e la procedura di rilascio dovrà svolgersi in modo imparziale: CGUE, 9 sett. 2010, causa C-64/08, Engelmann, in Racc. I-8219.