Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/43: Legge federale sui giochi in denaro (LGD) · 110 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 37Fedlex · Rapporto esplicativo

Riferimento/incarto: COO.2180.109.7.123673 / 217.1/2011/01115

variante secondo cui, nell’ottica dell’apertura del mercato, sarebbe stato possibile rilasciare una concessione alle società il cui azionariato è composto da case da gioco esistenti e da altre imprese. Tale variante avrebbe permesso di definire le strutture di partecipazione, prevedendo ad esempio una partecipazione maggioritaria o minoritaria delle case da gioco esistenti.

Tutte queste varianti sono state respinte. Il modello scelto ha il vantaggio di presentare una soluzione simile a quella prevista per i giochi di grande estensione. In tale ambito, infatti, gli organizzatori che beneficiano di un’autorizzazione per un determinato gioco possono proporlo anche online. La soluzione proposta permette d’altronde di evitare che, nell’ambito della procedura di rilascio della concessione, le società titolari di una concessione che operano sul mercato svizzero siano svantaggiate rispetto ai concorrenti stranieri. Infatti, contrariamente a questi ultimi, tra i quali alcuni propongono già senza autorizzazione giochi online sul mercato svizzero e dispongono quindi delle conoscenze necessarie e di una vasta clientela svizzera, le società attualmente titolari di una concessione dovranno elaborare un progetto del tutto nuovo e dagli esiti incerti. Bisogna tuttavia osservare che determinati gruppi internazionali che gestiscono case da gioco in Svizzera propongono già giochi da casinò online in altri Paesi e potranno quindi approfittare della tecnologia e dell’esperienza del gruppo.

Art. 10,11 Procedura, decisione

La procedura di rilascio delle concessioni alle case da gioco corrisponde essenzialmente al diritto in vigore (art. 15 e 16 LCG).

Nell’ambito della domanda per la gestione di una casa da gioco, i richiedenti potranno chiedere che la concessione preveda anche il diritto di proporre giochi online. Non è tuttavia obbligatorio collegare le due domande; i richiedenti potranno chiedere l’estensione della concessione per proporre giochi da casinò online (art. 9 secondo periodo) anche a concessione in corso.

Occorre inoltre osservare che la decisione di rilascio o di rifiuto della concessione non sarà più definitiva poiché potrà essere impugnata dinanzi al Tribunale amministrativo federale e in seguito dinanzi al Tribunale federale. Questa modifica, conforme alla nuova organizzazione giudiziaria in vigore dal 1° luglio 2007, intende trasferire le competenze decisionali dal Consiglio federale ai dipartimenti e, concretando l’articolo 29a Cost., garantire l’accesso alla via giudiziaria nei casi in cui dette competenze decisionali restino al Consiglio federale.

Secondo l’articolo 12 capoverso 3 dell’avamprogetto il ricorso contro il rinnovo o la proroga delle concessioni non ha effetto sospensivo. In questo modo si evita che le case da gioco che hanno ottenuto il rinnovo della concessione debbano sospendere l’esercizio durante la procedura di ricorso. Se un concorrente scontento ricorre contro la decisione di rinnovo, la casa da gioco ha così la garanzia di poter continuare la sua attività durante la procedura di ricorso. La disposizione non si applica invece al ricorso di una casa da gioco contro la decisione di non rinnovare (o non prorogare) la concessione e contro il rilascio della concessione a una società concorrente. In questi due casi si applica il diritto procedurale ordinario.

Art. 12 Durata di validità

Il presente articolo riprende in gran parte l’articolo 17 capoversi 1 e 2 LCG. È stata tuttavia introdotta una disposizione particolare in modo da tenere conto dei rapidi sviluppi nel settore