Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/43: Legge federale sui giochi in denaro (LGD) · 110 pagine
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Riferimento/incarto: COO.2180.109.7.123673 / 217.1/2011/01115
Art. 21 Condizioni
Per ottenere un’autorizzazione d’organizzatore, gli organizzatori di giochi di grande estensione devono essere persone giuridiche secondo il diritto svizzero (cpv. 1 lett. a). Questa condizione intende garantire in particolare la certezza del diritto. Inoltre, gli organizzatori devono godere di una buona reputazione e fornire informazioni sulla propria situazione finanziaria (cpv. 1 lett. b-e).
Il capoverso 1 lettera f impone una gestione indipendente degli affari. Questa condizione contribuisce a impedire manipolazioni di competizioni sportive. Di conseguenza, i membri degli organi dirigenti degli organizzatori di giochi di grande estensione non possono esercitare una funzione dirigenziale in un’organizzazione sportiva che partecipa a una competizione sportiva per la quale l’organizzatore di giochi di grande estensione offre scommesse sportive. Inoltre, gli organizzatori di giochi di grande estensione non possono essere economicamente controllati da sportivi o da organizzazioni sportive che partecipano a una competizione sportiva per la quale l’organizzatore offre scommesse.
Secondo il capoverso 1 lettera i le spese d’esercizio devono essere in un rapporto adeguato con i mezzi destinati a scopi d’utilità pubblica. Questa disposizione intende impedire che gli organizzatori di giochi di grande estensione generino spese d’esercizio eccessive, riducendo in tal modo l’utile netto da versare al Cantone per scopi d’utilità pubblica. Poiché l’utile netto degli organizzatori di giochi di destrezza non deve essere destinato a scopi d’utilità pubblica, tale disposizione non si applica a questa categoria di giochi (cpv. 2).
Come nel diritto vigente, non vi è un diritto al rilascio di un’autorizzazione d’organizzatore. È necessario che l’autorità intercantonale d’esecuzione disponga di un ampio margine d’apprezzamento affinché possa tenere conto in particolare della protezione dei giocatori dal gioco eccessivo.
Art. 22 Numero di organizzatori
Nell’ambito di un concordato i Cantoni possono fissare il numero massimo di organizzatori di lotterie e scommesse sportive. Il numero massimo intende contribuire a proteggere la popolazione dai rischi dei giochi di grande estensione.
Sezione 2: Autorizzazione del gioco
Art. 23 Obbligo d’autorizzazione
Chi intende organizzare giochi di grande estensione ha bisogno, oltre che dell’autorizzazione d’organizzatore, dell’autorizzazione per il singolo gioco. Il rilascio compete all’autorità intercantonale d’esecuzione. Le modifiche di un gioco che non tangono le condizioni dell’autorizzazione possono essere autorizzate con una procedura semplificata.
Art. 24 Condizioni
Il capoverso 1 fissa le tre condizioni più importanti che devono soddisfare i giochi di grande estensione per essere autorizzati. I giochi di grande estensione devono essere concepiti in modo tale da garantire uno svolgimento corretto e trasparente (lett. a). Si tratta in particolare di garantire la sicurezza e dunque di impedire atti criminali. I pertinenti presupposti sono stabiliti soprattutto dal piano di misure di sicurezza (cfr. capitolo 5). Ai fini della prevenzione della manipolazione di competizioni sportive, ciò significa che le scommesse possono essere offerte soltanto per eventi sportivi per i quali non vi è un rischio elevato di manipolazione.