Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/43: Legge federale sui giochi in denaro (LGD) · 110 pagine

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Riferimento/incarto: COO.2180.109.7.123673 / 217.1/2011/01115

dei giochi da casinò online. Per i giochi da casinò online il Consiglio federale può prevedere una durata di validità inferiore.

Art. 13, 14 Obbligo di comunicazione, cedibilità

Gli obblighi di comunicazione e le regole concernenti il divieto di cessione sono ripresi dal diritto attuale (art. 17 cpv. 3 e 18 LCG).

Art. 15 Revoca, limitazione, sospensione

La disposizione corrisponde in gran parte all’articolo 19 LCG). L’adozione di sanzioni deve fondarsi sul principio della proporzionalità. Pertanto la sospensione o la revoca della concessione va pronunciata soltanto come ultima ratio. Nei casi meno gravi si possono adottare misure più miti, ad esempio una sanzione amministrativa ai sensi dell’articolo 101.

Le misure previste dal presente articolo possono limitarsi a determinate parti della concessione. È ad esempio ipotizzabile revocare, sospendere parzialmente o del tutto oppure limitare in altro modo soltanto il diritto di proporre giochi da casinò online.

Sezione 2: Offerta di gioco

Il diritto in vigore disciplina l’offerta di gioco in maniera molto succinta (art. 4 e 6 LCG). L’avamprogetto prevede disposizioni più ampie. Da una parte riprende determinate disposizioni oggi inserite nelle ordinanze d’esecuzione e che, vista la loro importanza, meritano di essere inserite nella legge. Dall’altra la densità normativa deve essere, per quanto possibile, simile a quella del disciplinamento dei giochi di grande estensione. Occorre inoltre introdurre nuove regole per garantire un migliore coordinamento tra i giochi di grande estensione e i giochi da casinò. Infine, alcuni adeguamenti sono tesi a migliorare la competitività dell’offerta delle case da gioco.

Art. 16 Obbligo d’autorizzazione

Come nel diritto vigente, soltanto le case da gioco titolari di una concessione possono proporre giochi da casinò. Esse possono inoltre offrire giochi online, a condizione che la loro concessione lo preveda. Per proporre questi giochi la casa da gioco deve essere in possesso di un’autorizzazione della CFCG. In virtù del capoverso 2 quest’ultima ha la possibilità di prevedere una procedura semplificata per approvare le modifiche del gioco conformi alle condizioni d’autorizzazione rilasciata originariamente.

Secondo il capoverso 3, la CFCG può autorizzare le case da gioco a organizzare, oltre ai giochi da casinò, piccoli tornei di giochi in denaro. La precisazione è necessaria poiché detti tornei sono considerati giochi di piccola estensione ai sensi dell’articolo 3 lettera f. L’autorizzazione ha come conseguenza che la CFCG estende la vigilanza anche a detti tornei. L’utile che ne risulta è soggetto alla tassa sulle case da gioco.

Inoltre, le case da gioco possono gestire sistemi di jackpot e interconnetterli alle condizioni fissate dal Consiglio federale (cpv. 4). In tale contesto, quest’ultimo può prevedere delle limitazioni per distinguere tra case da gioco A e B (cfr. art. 6 cpv. 2).

Infine, il Consiglio federale può prevedere anche altri tipi di collaborazione tra le case da gioco a livello nazionale e internazionale (cpv. 5), in particolare per permettere a più case da gioco di gestire in comune piattaforme per il poker online. In questo ambito, a causa delle