Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/43: Legge federale sui giochi in denaro (LGD) · 110 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 34Fedlex · Rapporto esplicativo
Riferimento/incarto: COO.2180.109.7.123673 / 217.1/2011/01115
considerati giochi in denaro online, poiché sono accessibili ai giocatori soltanto nelle case da gioco.
«Esercizio automatizzato» significa che parti fondamentali del gioco si svolgono per mezzo di dispositivi elettronici o meccanici oppure apparecchi simili.
I giochi da casinò sono definiti in modo negativo: non sono né giochi di grande estensione né giochi di piccola estensione (lett. g). Questa soluzione permette di evitare lacune; se nel campo d’applicazione della legge non si è in presenza né di un gioco di grandi dimensioni né di un gioco di piccole dimensioni, si tratta di un gioco da casinò. Si evitano così anche sovrapposizioni con i giochi di grandi e di piccole dimensioni e si riducono al minimo eventuali conflitti di competenza tra la Confederazione e i Cantoni. Sono pertanto considerati giochi da casinò tutti i giochi in cui un singolo giocatore gioca contro l’organizzatore o in cui il numero di partecipanti è esiguo o limitato. Soltanto le scommesse sportive e i giochi di piccola estensione costituiscono un’eccezione a questa regola. Concretamente sono giochi da casinò in particolare i giochi da tavolo (roulette, black jack, poker, ecc.), quelli degli apparecchi automatici da gioco (se non sono giochi di grande estensione) e i «grandi» tornei di giochi in denaro (con la possibilità di poste e vincite elevate). Ai giochi online si applicano gli stessi criteri: i partecipanti disputano ad esempio un torneo di poker o giocano alla roulette a un tavolo virtuale insieme a un numero limitato di altri giocatori (il tavolo virtuale deve equivalere al tavolo reale; se vi sono molti giocatori, essi devono essere distribuiti a più tavoli). L’ammissibilità dei sistemi di jackpot delle case da gioco è disciplinata dall’articolo 16 capoverso 4.
Art. 4 Obbligo d’autorizzazione
L’articolo 4 sancisce il principio secondo cui tutti i giochi in denaro che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge sono soggetti a un’autorizzazione o una concessione. Per «organizzazione di giochi in denaro» s’intende anche la gestione di una piattaforma che permette ai giocatori di affrontarsi tra di loro (p. es. fare scommesse tra di loro). Sia l’autorizzazione che la concessione sono valide soltanto in Svizzera. L’autorizzazione o la concessione conferiscono solamente il diritto ad organizzare giochi in Svizzera. Nell’ordinanza occorrerà precisare che solo chi risiede in Svizzera può giocare ai giochi in denaro online.
2.2 Capitolo 2: Case da gioco
Sezione 1: Concessione
Come il diritto vigente, anche l’avamprogetto prevede di subordinare la gestione di una casa da gioco, e pertanto anche dei giochi da casinò, a una concessione. Le condizioni e la procedura per il rilascio delle concessioni delle case da gioco previste dalla LCG hanno dato buoni risultati e sono quindi largamente riprese nel presente avamprogetto. Gli adeguamenti proposti intendono tenere conto dell’apertura del mercato ai giochi online e degli sviluppi della prassi dall’entrata in vigore della LCG. I commenti che seguono illustrano soltanto le norme che differiscono dal diritto in vigore.
Art. 5 Concessione
La distinzione tra concessione di sito e di gestione è abolita; la prassi ha infatti mostrato che i beneficiari di queste due concessioni sono identici.