Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/43: Legge federale sui giochi in denaro (LGD) · 110 pagine
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Riferimento/incarto: COO.2180.109.7.123673 / 217.1/2011/01115
devono essere allegati alla domanda d’autorizzazione, a meno che la casa da gioco dimostri di aver già trasmesso alla CFCG un certificato per lo stesso gioco.
Art. 19 Consultazione
Prima di decidere se si tratta di gioco da casinò, la CFCG deve consultare l’autorità intercantonale d’esecuzione competente per i giochi di grande estensione. In caso di divergenze l’avamprogetto prevede che le due autorità procedano a uno scambio di opinioni. Se lo scambio di opinioni è infruttuoso, viene consultato l’organo di coordinamento, che cerca di trovare una soluzione. In mancanza di una soluzione, la CFCG rende una decisione che può essere impugnata dall’autorità intercantonale. Per decisioni di routine la CFCG può rinunciare a consultare l’autorità intercantonale.
2.3 Capitolo 3: Giochi di grande estensione
Il capitolo 3 disciplina le condizioni e la procedura per l’organizzazione di giochi di grande estensione. Le disposizioni coincidono in gran parte con la situazione giuridica attuale (disciplinata soprattutto nella Convenzione intercantonale). Rispetto al disciplinamento in vigore, l’avamprogetto prevede soprattutto le seguenti modifiche:
– chi intende organizzare giochi di grande estensione ha bisogno di un’autorizzazione d’organizzatore (sezione 1 del presente capitolo) e di un’autorizzazione del gioco (sezione 2 del presente capitolo). Il diritto vigente non prevede una vera e propria autorizzazione d’organizzatore, in quanto le condizioni poste agli organizzatori di giochi di grande estensione sono verificate nel quadro di ogni singola domanda di ammissione di un gioco. L’introduzione di un’autorizzazione d’organizzatore consente pertanto di semplificare la procedura di domanda. L’autorizzazione del gioco corrisponde all’attuale omologazione (art. 14 Convenzione intercantonale). L’avamprogetto rinuncia alla vigente autorizzazione dell’organizzazione, secondo cui i Cantoni devono decidere in merito all’organizzazione sul proprio territorio entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione di omologazione (art. 15 Convenzione intercantonale). Nella prassi tale autorizzazione non è risultata utile, venendo a costituire un onere amministrativo superfluo. Non esiste un diritto al rilascio dell’autorizzazione d’organizzatore o dell’autorizzazione del gioco;
– oltre alla protezione dei giocatori dal gioco eccessivo, l’avamprogetto fissa anche nuovi criteri per garantire la sicurezza dei giochi. S’intendono così impedire, tra le altre cose, le manipolazioni di competizioni sportive;
– nell’ambito della procedura di domanda è previsto un maggiore coordinamento tra le autorità d’esecuzione federali e cantonali.
Sezione 1: Autorizzazione d’organizzatore
Art. 20 Obbligo d’autorizzazione
Chi intende organizzare giochi di grande estensione ha bisogno innanzitutto di un’autorizzazione d’organizzatore. Il rilascio dell’autorizzazione compete all’autorità intercantonale d’esecuzione.