Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/43: Legge federale sui giochi in denaro (LGD) · 110 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 36Fedlex · Rapporto esplicativo

Riferimento/incarto: COO.2180.109.7.123673 / 217.1/2011/01115

parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), entrato in vigore il 1° giugno 2002. L’obbligo va pertanto abrogato. Per contro, la società concessionaria deve essere una società anonima secondo il diritto svizzero e quindi rispettare i requisiti posti dal Codice delle obbligazioni (CO). Per garantire un certo legame della società con la Svizzera, l’articolo 718 capoverso 4 CO prevede che almeno un membro del consiglio d’amministrazione o un direttore sia domiciliato in Svizzera.

Cpv. 1 lett. a n. 2

Le precisazioni in merito al piano di misure di sicurezza e al piano di misure sociali, attualmente previste all’articolo 14 LCG, saranno in futuro applicate a tutti i giochi in denaro. Sono pertanto disciplinate in maniera più precisa nei capitoli 5 e 6 dell’avamprogetto.

Cpv. 1 lett. b n. 1 e 2

I richiedenti, i suoi soci d’affari più importanti e i loro aventi economicamente diritto devono in particolare godere di una buona reputazione (cpv. 1 lett. b n. 1). Un criterio importante In tale contesto è costituito dal modo in cui queste persone si sono comportate in passato sul mercato svizzero. Di conseguenza, una persona che in passato ha operato sul mercato svizzero dei giochi da casinò online senza esserne autorizzato o è stata oggetto – in Svizzera o all’estero – di una condanna passata in giudicato non soddisfa il criterio della buona reputazione ai sensi del nuovo diritto.

I richiedenti, i suoi soci d’affari più importanti e i loro aventi economicamente diritto devono altresì garantire una gestione indipendente (cpv. 1 lett. a, n. 2). Questo requisito non esclude la collaborazione tra i concessionari (come previsto attualmente per le case da gioco con sistemi di jackpot collegati). Implica tuttavia che l’autorità di vigilanza sia in grado di individuare il concessionario responsabile di un’offerta di gioco. Il titolare di una concessione che propone giochi online non può pertanto esternalizzare o appaltare ad altri concessionari attività importanti quali la gestione dei sistemi di gioco e di controllo nonché l’attuazione del piano di misure sociali, del piano di misure di sicurezza e delle misure di lotta al riciclaggio di denaro.

Art. 9 Condizioni per l’offerta di giochi da casinò online

Anche per estendere la concessione al diritto di proporre giochi da casinò online occorre rispettare le condizioni previste dall’articolo 8. Per ovvie ragioni, le condizioni strettamente legate al luogo di ubicazione (art. 8 cpv. 1 lett. a n. 5 e cpv. 1 lett. e) non sono applicate all’estensione della concessione ai giochi online. Se sono soddisfatte le condizioni richieste sussiste il diritto di proporre giochi da casinò online. In linea teorica, il numero di concessioni per giochi online sarà pertanto limitato dal numero di case da gioco. Tuttavia, secondo gli studi effettuati, viste le dimensioni ridotte del mercato svizzero, saranno redditizie soltanto poche piattaforme. La domanda di estensione della concessione alla possibilità di proporre giochi online, può pertanto essere rifiutata se la redditività del progetto in questione non è provata in maniera sufficientemente credibile.

Oltre al modello scelto, secondo cui soltanto le case da gioco esistenti possono proporre giochi da casinò online, sono state analizzate varie altre possibili categorie di concessionari. Il denominatore comune di queste soluzioni alternative è il numero esiguo di concessioni rilasciate. Esse si distinguono per la cerchia di persone che potrebbe chiedere una concessione. Secondo una prima variante avrebbero potuto chiedere una concessione tutte le imprese, a prescindere dal fatto che siano già titolari di una concessione per gli altri giochi da casinò. Una seconda variante prevedeva la possibilità di chiedere una concessione soltanto per le case da gioco esistenti o un gruppo di esse. Infine è stata valutata una terza