Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/43: Legge federale sui giochi in denaro (LGD) · 110 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 35Fedlex · Rapporto esplicativo

Riferimento/incarto: COO.2180.109.7.123673 / 217.1/2011/01115

Il capoverso 2 prevede esplicitamente che la concessione permetterà anche l’offerta di giochi da casinò online e che tale offerta è riservata alle case da gioco, a prescindere dal tipo di concessione di cui sono titolari (A o B).

Per evitare che la Svizzera diventi una piattaforma per l’offerta di giochi da casinò online all’estero, l’articolo 4 dell’avamprogetto prevede, in maniera generale, che le concessioni siano valide soltanto sul territorio svizzero ossia che l’offerta di gioco si rivolga esclusivamente a giocatori residenti in Svizzera. Tale disposizione non impedisce tuttavia a chi propone giochi da casinò online autorizzati in Svizzera di candidarsi in un altro Paese per ottenere una concessione o un’autorizzazione per giochi online.

Infine, l’avamprogetto conferisce esplicitamente al Consiglio federale il mandato di stabilire il numero di concessioni che possono essere rilasciate (cpv. 3). Questa disposizione intende codificare la prassi e migliorare la trasparenza.

Art. 6 Tipi di concessione

La distinzione tra case da gioco A e B è mantenuta soprattutto per motivi fiscali. Essa è giustificata da un trattamento tributario diverso dovuto a motivi storici, dall’offerta di giochi e da possibilità di poste e vincite ridotte per le case da gioco titolari di una concessione B. La distinzione non è tuttavia prevista per i giochi da casinò offerti online (cfr. art. 122 cpv. 4 e 123 cpv. 3).

Come nel diritto vigente, spetterà al Consiglio federale fissare il numero di apparecchi automatici ammessi nelle case da gioco titolari di una concessione B, definire le poste e le vincite massime consentite e le condizioni particolari per la gestione dei sistemi di jackpot. L’avamprogetto prevede inoltre che il Consiglio federale stabilisca anche il numero dei diversi tipi di gioco da tavolo che potranno essere proposti in tali case da gioco. Nel farlo, il Consiglio federale si baserà sulle regole in vigore e mirerà a estendere l’offerta delle case da gioco B, in modo da avvicinarla a quella delle case da gioco titolari di una concessione A.

Art. 8 Condizioni

Rispetto al diritto vigente, la sistematica è modificata al fine di riunire in uno stesso articolo le disposizioni riguardanti le società concessionarie (oggi art. 11 LCG) e quelle relative alle condizioni per il rilascio della concessione (art. 12 e 13 LCG). Sotto il profilo materiale, l’articolo prevede poche modifiche, poiché per le case da gioco le condizioni per il rilascio della concessione restano invariate. Il seguente commento si limita a illustrare le novità rispetto al disciplinamento in vigore.

Cpv. 1 lett. a n. 1

Il diritto in vigore permette a diversi tipi di persone giuridiche di ottenere una concessione. L’esperienza ha tuttavia mostrato che le domande di concessione sono state presentate quasi esclusivamente da società anonime. Pertanto gli altri tipi di persone giuridiche non sono più previsti dall’avamprogetto. D’altronde, il diritto in vigore esige, per le società anonime, che tutti i membri del consiglio d’amministrazione risiedano in Svizzera. Poiché si estende a tutti i membri del consiglio d’amministrazione, tale obbligo è difficilmente compatibile con l’Accordo del 21 giugno 199956 tra la Confederazione Svizzera, da una

56 RS 0.142.112.681