Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/43: Legge federale sui giochi in denaro (LGD) · 110 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 39Fedlex · Rapporto esplicativo

Riferimento/incarto: COO.2180.109.7.123673 / 217.1/2011/01115

dimensioni ridotte del mercato svizzero, sarà senza dubbio necessaria la collaborazione con case da gioco estere.

Art. 17 Requisiti

Questo articolo stabilisce che i giochi da casinò devono essere concepiti in modo tale da garantire uno svolgimento corretto (cpv. 1). Anche se non figura esplicitamente nel diritto in vigore in relazione all’offerta di gioco, questo requisito si evince da varie disposizioni legate al rilascio della concessione (art. 13 cpv. 2 lett. a e b, art. 14 LCG). La nuova disposizione non comporta quindi nessuna modifica materiale. Inoltre, i giochi online dovranno essere configurati in modo tale da essere accompagnati da adeguate misure di protezione contro il gioco eccessivo (cpv 2). Questo requisito non è necessario per i giochi da casinò presso le case da gioco, poiché la prevenzione è garantita dall’attuazione del piano di misure sociali previsto dalla legge.

Il Consiglio federale è autorizzato a emanare prescrizioni tecniche per mettere in atto i requisiti dell’articolo 17, prescrizioni che potrebbero rivelarsi necessarie in particolare per determinare in modo affidabile il prodotto lordo dei giochi o distinguere l’offerta di gioco delle case da gioco A e B. Nel farlo, il Consiglio federale deve tenere conto delle prescrizioni applicate negli altri Paesi e veglia in particolare affinché l’offerta svizzera di giochi sia competitiva sul mercato internazionale.

Art. 18 Informazioni e documentazione

L’articolo riprende le disposizioni più importanti degli articoli 61-67 dell’ordinanza del 24 settembre 200457 sulle case da gioco (OCG). Come nella legislazione in vigore, nella domanda d’autorizzazione la casa da gioco deve fornire le informazioni necessarie per permettere alla CFCG di verificare che i requisiti tecnici siano rispettati. Per i giochi da casinò automatizzati, la CFCG si fonda sui certificati dei laboratori di controllo accreditati che attestano la conformità dei giochi o delle istallazioni di gioco ai requisiti tecnici. Prima di mettere in servizio un gioco da casinò, il fabbricante deve sempre farlo verificare da un laboratorio specializzato. Quest’ultimo rilascia un certificato attestante che l’apparecchio funziona conformemente alle esigenze legali. La CFCG riconosce i certificati dei laboratori specializzati se questi ultimi sono stati accreditati da un organismo che ha firmato un accordo multilaterale (Multilateral Agreement, MLA) nel settore della certificazione delle apparecchiature per giochi con un’organizzazione internazionale quale l’International Accreditation Forum (IAF). La stessa procedura sarà in linea di massima applicata ai giochi online. Vista la rapida evoluzione di questo settore e tenuto conto delle correzioni che devono essere regolarmente apportate ai giochi, i laboratori non certificano i giochi online nella loro integralità, bensì soltanto determinate parti di essi. Ai giochi non certificati si applicano i capoversi 1 e 3 del presente articolo: la casa da gioco deve fornire le informazioni necessarie per l’esame della conformità del gioco ai requisiti tecnici. Il Consiglio federale può d’altronde prevedere disposizioni concernenti l’esame e la valutazione della conformità dei giochi automatizzati o online fondandosi sulle regolamentazioni internazionali. Tali disposizioni potrebbero rivelarsi utili per ovviare all’assenza di certificati. I laboratori devono inoltre poter effettuare i test complementari prima di mettere in servizio un gioco. I certificati

57 RS 935.521