Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/43: Legge federale sui giochi in denaro (LGD) · 110 pagine
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Riferimento/incarto: COO.2180.109.7.123673 / 217.1/2011/01115
Presentano un rischio elevato di manipolazione soprattutto avvenimenti il cui verificarsi non ha un influsso decisivo sull’esito della competizione sportiva e che possono essere provocati da una singola persona (p. es. la scommessa su chi effettuerà la prossima rimessa laterale in una partita di calcio).
Inoltre, ogni gioco di grandi dimensioni deve essere accompagnato da misure adeguate a proteggere i giocatori dal gioco eccessivo (lett. b). Le pertinenti misure sono definite nel capitolo 6. Infine, i giochi di grande estensione devono essere concepiti in modo tale da generare un utile netto destinato a scopi d’utilità pubblica (lett. c).
Come nel diritto vigente, non vi è un diritto al rilascio di un’autorizzazione di un gioco. È necessario che l’autorità intercantonale d’esecuzione disponga di un ampio margine d’apprezzamento, affinché possa tenere conto in particolare della protezione dei giocatori dal gioco eccessivo. Nella procedura di autorizzazione di un gioco, l’autorità intercantonale d’esecuzione deve poter ad esempio influenzare la portata dell’offerta di gioco.
Il capoverso 2 mira a proteggere la gioventù e costituisce una misura per impedire la manipolazione di competizioni sportive.
Secondo il capoverso 3 il Consiglio federale determina la misura in cui gli organizzatori di giochi di grande estensione possono collaborare con gli organizzatori stranieri di giochi in denaro. Gli organizzatori continueranno ad avere la possibilità di partecipare a giochi quali Euromillions o PMU (Pari Mutuel Urbain).
Art. 25 Domanda
Secondo la lettera a gli organizzatori di giochi di grande estensione devono fornire all’autorità competente per l’autorizzazione informazioni sulla concezione e lo svolgimento di ogni gioco sotto il profilo tecnico, organizzativo e finanziario. Questa disposizione andrà precisata in sede di ordinanza. Gli organizzatori di giochi di grande estensione dovrebbero ad esempio fornire all’autorità competente per l’autorizzazione informazioni sulle modalità di svolgimento del gioco, sulla sua frequenza e durata nonché sulla regione in cui è organizzato. Dovrebbero inoltre informare anche in merito alle modalità di estrazione o di qualsiasi altra individuazione del risultato decisivo per il gioco, come pure in merito alla constatazione del risultato, alla determinazione della vincita e al relativo versamento. Infine dovrebbero fornire informazioni sulle regole in caso di sospensione imprevista, mancato svolgimento e vincite non riscosse, come pure sul modo in cui intendono garantire il versamento delle vincite.
Gli organizzatori di giochi di grande estensione devono altresì informare l’autorità competente per l’autorizzazione sulle misure volte a proteggere i giocatori dal gioco eccessivo e garantire uno svolgimento corretto e trasparente dei giochi (lett. b).
Art. 26 Consultazione
Prima di rendere la sua decisione, l’autorità intercantonale d’esecuzione consulta la CFCG in merito alla qualifica del gioco come gioco di grandi dimensioni. In caso di divergenze, le due autorità procedono a uno scambio di opinioni. Se lo scambio di opinioni è infruttuoso, sottopongono il caso all’organo di coordinamento, che tenta di trovare una soluzione. In mancanza di una soluzione, decide la competente autorità intercantonale e la CFCG può impugnare la decisione. Per le decisioni di routine l’autorità intercantonale può rinunciare a consultare la CFCG (cpv. 2). Questa procedura che coinvolge due autorità si applica anche ai giochi da casinò (cfr. capi. 2). In tal modo s’intende garantire il buon coordinamento tra le autorità esecutive federali e cantonali e ridurre al minimo eventuali conflitti di competenza.