Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/43: Legge federale sui giochi in denaro (LGD) · 110 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 54Fedlex · Rapporto esplicativo
Riferimento/incarto: COO.2180.109.7.123673 / 217.1/2011/01115
comportamento dei giocatori e, più in generale, non può servire alla ricerca casuale di informazioni (fishing expedition). Se invece dispone di indizi o informazioni che permettono di individuare con sufficiente certezza il rischio della manipolazione di una manifestazione sportiva, l’autorità può trasmettere le informazioni necessarie affinché gli organizzatori di scommesse e le organizzazioni sportive possano adottare le misure preventive opportune, in particolare l’annullamento della competizione o il ritiro delle scommesse proposte. Nel farlo, l’autorità deve rispettare il principio della proporzionalità, trasmettendo soltanto le informazioni assolutamente necessarie. Si può pertanto presumere che la trasmissione di dati degni di particolare protezione non sia necessaria per annullare una manifestazione sportiva. Se successivamente un sospetto si rivela infondato, i dati trasmessi devono essere cancellati senza indugio. Il Consiglio federale preciserà i casi nei quali possono essere trasmessi dati degni di particolare protezione (art. 63 cpv. 3).
Art. 64 Limitazione della partecipazione
Alla stregua delle case da gioco, anche gli organizzatori di giochi di grande estensione hanno la possibilità di negare a chiunque di partecipare ai giochi, senza indicarne i motivi.
Sezione 4 Lotta al riciclaggio di denaro
Nel settore dei giochi in denaro, la lotta al riciclaggio di denaro deve distinguere due aspetti. Da una parte si tratta di impedire agli organizzatori di giochi in denaro di investire nella loro attività fondi di origine criminale. Dall’altra, gli organizzatori devono vegliare affinché i giocatori non utilizzino la casa da gioco o i giochi di grande estensione per riciclare denaro.
L’origine lecita dei fondi investiti, come pure la buona reputazione degli aventi economicamente diritto, dei membri di direzione e dei soci in affari, sono verificate nell’ambito della procedura di rilascio della concessione per le case da gioco e dell’autorizzazione per gli organizzatori di giochi di grande estensione. Il rispetto di queste condizioni deve essere garantito durante l’intero periodo di attività. Il secondo aspetto è disciplinato dal capitolo 5, sezione 4.
Art. 65 Applicazione della legge sul riciclaggio di denaro
Per le case da gioco l’avamprogetto riprende il diritto in vigore, ad eccezione della regolamentazione particolare prevista per i giochi online. Le case da gioco restano pertanto soggette alla LRD. L’avamprogetto prevede che in futuro anche gli organizzatori di giochi di grande estensione sottostiano a tale legge, al fine di tenere conto del pericolo potenziale di tali giochi.
Secondo l’avamprogetto, gli organizzatori di giochi di grande estensione saranno anch’essi considerati intermediari finanziari. Tale principio è inserito nella LRD (cfr. cap. 7, modifica del diritto in vigore). Per tali organizzatori è tuttavia necessario prevedere una deroga parziale agli obblighi d’identificazione previsti dal capitolo 2 LRD. Visto che il rischio di riciclaggio appare inesistente al momento dell’avvio della relazione d’affari (acquisto del biglietto di lotteria, scommessa su una competizione sportiva) e che l’identificazione in questa fase causerebbe oneri amministrativi sproporzionati (visti i numerosi punti vendita non soggetti alla LRD), l’identificazione ha luogo soltanto al momento del pagamento della vincita di una somma notevole.