Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/43: Legge federale sui giochi in denaro (LGD) · 110 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 52Fedlex · Rapporto esplicativo
Riferimento/incarto: COO.2180.109.7.123673 / 217.1/2011/01115
Cpv. 2
Il capoverso 2 intende evitare l’esercizio di giochi di grande estensione in sale apposite. Questi giochi possono essere offerti soltanto in luoghi pubblici. Nella presente legge per luoghi pubblici s’intendono luoghi liberamente accessibili al pubblico dove l’entrata non è a pagamento o subordinata ad altre limitazioni. Inoltre, questi giochi non possono essere proposti in luoghi principalmente destinati all’organizzazione di giochi in denaro come ad esempio locali che offrono soltanto giochi in denaro o propongono attività parallele che rivestono solamente un carattere accessorio (p. es. l’esercizio di un numero importante di giochi di grande estensione con un piccolo bar). La disposizione non si applica ai siti Internet nei quali gli organizzatori di giochi di grande estensione propongono i loro giochi.
Art. 61 Contratti con sportivi e organizzazioni sportive
Vietando agli organizzatori di giochi di grande estensione di detenere interessi economici presso organizzazioni sportive che partecipano a competizioni sportive per le quali propongono scommesse, l’avamprogetto intende evitare conflitti d’interesse, la possibilità di influire sulle competizioni sportive e l’uso abusivo di informazioni riservate. Nel contempo un’organizzazione sportiva (p. es. una società sportiva) non può dipendere finanziariamente da un organizzatore di scommesse, perché deve essere libera di prendere le proprie decisioni in funzione delle proprie esigenze e dei propri obiettivi. Le organizzazioni sportive non possono permettere che predominino gli interessi economici degli investitori.
Sarà invece sempre possibile destinare una parte dell’utile netto di Swisslos e della Loterie Romande allo sport svizzero, ad esempio all’associazione mantello Swiss Olympic, all'associazione svizzera di calcio o all’associazione svizzera di disco su ghiaccio. Nel 2013, in questo modo sono stati investiti 33 milioni di franchi. La presente disposizione non pregiudica tale sostegno allo sport, poiché le società sportive, il cui scopo principale è l’organizzazione di competizioni sportive o la regolamentazione di uno sport e non la partecipazione attiva a una competizione, non sono contemplate dal capoverso 1.
Anche i fondi cantonali dello sport, che distribuiscono la parte degli utili di Swisslos e della Loterie Romande destinati allo sport di massa, potranno ancora versare direttamente le somme previste alle società e associazioni sportive. Infatti, gli organi di distribuzione degli utili delle lotterie sono indipendenti da queste ultime e non partecipano in alcun modo all’organizzazione delle scommesse.
Art. 62 e 63 Comunicazione in caso di sospetta manipolazione di competizioni sportive,
collaborazione con le autorità
Per lottare in modo efficace contro le manipolazioni di competizioni sportive è necessaria, a livello sia nazionale che internazionale, una stretta collaborazione e un efficiente scambio d’informazioni tra le autorità e le organizzazioni private interessate,. Quando devono raccogliere indizi sufficienti per aprire un’inchiesta, le autorità inquirenti dipendono dalle informazioni delle diverse parti interessate. Anche l’autorità intercantonale d’esecuzione ha bisogno di informazioni per vietare determinate scommesse, se vi è il sospetto che la competizione sportiva in questione è stata manipolata. Infine, per adottare essi stessi le pertinenti misure (p. es. rinunciare a proporre una scommessa, interromperne una già in corso, sospendere una o più competizioni sportivi o annullarle), gli organizzatori di scommesse e quelli delle competizioni sportive hanno bisogno di scambiarsi informazioni e di ottenere segnalazioni dalle autorità di vigilanza.