Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/43: Legge federale sui giochi in denaro (LGD) · 110 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 53Fedlex · Rapporto esplicativo
Riferimento/incarto: COO.2180.109.7.123673 / 217.1/2011/01115
In tale contesto, le disposizioni dell’articolo 62 completano gli articoli sull’assistenza amministrativa e giudiziaria (art. 112 e 113).
Conformemente al progetto di convenzione del Consiglio d’Europa tesa a contrastare le manipolazioni dei risultati sportivi, è previsto che lo scambio d’informazioni tra le autorità interessate e le organizzazioni sportive avvenga per mezzo di una piattaforma unica, gestita dall’autorità intercantonale d’esecuzione. Detta piattaforma deve inoltre garantire lo scambio d’informazioni con l’estero.
Se sospettano la manipolazione di una competizione sportiva per la quale offrono scommesse, gli organizzatori di scommesse sportive devono informare l’autorità intercantonale d’esecuzione (art. 62 cpv. 1). Tale obbligo vale sia per le manifestazioni sportive che si svolgono in Svizzera sia per quelle all’estero.
L’articolo 62 capoverso 2 disciplina gli obblighi d’informazione delle organizzazioni sportive. Tali organizzazioni devono informare l’autorità intercantonale d’esecuzione, se sospettano che una competizione sportiva – che si svolge in Svizzera o per la quale vengono proposte scommesse in Svizzera – alla quale partecipano, che organizzano o di cui garantiscono lo svolgimento o la sorveglianza, potrebbe essere manipolata. L’obbligo d’informazione incombe innanzitutto alle società sportive attive a livello nazionale nonché alle loro associazioni e leghe (p. es. le società di calcio locali, l’Associazione svizzera di calcio e la Swiss Football League). Anche le organizzazioni sportive internazionali con sede in Svizzera (p. es. l’UEFA, la FIFA o il CIO) sono soggette a questo obbligo d’informazione se sono soddisfatte le condizioni menzionate sopra. Ciò permette di tenere conto del fatto che la Svizzera, in quanto Stato che ospita numerose organizzazioni sportive internazionali, ha un ruolo centrale nella lotta alla manipolazione di competizioni sportive.
L’articolo 62 capoverso 3 è importante poiché definisce la portata delle informazioni da trasmettere all’autorità intercantonale d’esecuzione e alle altre autorità svizzere, comprese quelle di perseguimento penale. Devono essere fornite tutte le informazioni che potrebbero contribuire ad accertare in modo completo e chiaro una fattispecie (informazioni sui partecipanti alla competizione, il suo andamento, i protagonisti sul terreno di gioco, ecc.). Sono compresi i dati degni di particolare protezione, quali informazioni su procedimenti penali o amministrativi contro una persona sospettata di essere coinvolta in una manipolazione. Tali dati devono essere trasmessi spontaneamente all’autorità competente.
L’articolo 63 capoverso 1 sancisce il principio della collaborazione tra l’autorità intercantonale d’esecuzione e gli organizzatori di scommesse sportive nonché le organizzazioni che operano su scala nazionale e internazionale. Tale collaborazione è indispensabile per prevenire e perseguire le manipolazioni di competizioni sportive. Essa implica che non siano solo gli organizzatori di scommesse e le organizzazioni sportive a trasmettere le informazioni (art. 62), ma anche l’autorità intercantonale d’esecuzione (art. 63 cpv. 2). L’articolo 63 intende definire l’ambito di tale scambio d’informazioni. In caso di sospetto fondato di manipolazione di una competizione sportiva, l’autorità deve infatti poter fornire le pertinenti informazioni agli organizzatori di scommesse sportive e alle organizzazioni sportive. Nel farlo, può trasmettere anche dati degni di particolare protezione relativi a procedimenti penali o amministrativi contro una determinata persona. Nel contempo, l’autorità può fornire informazioni riguardanti le abitudini di un giocatore (ammontare e frequenza delle puntate, vincite realizzate, ecc.) che permettono di stilare un profilo della sua personalità. Queste informazioni possono essere trasmesse soltanto nel quadro della prevenzione e del perseguimento delle manipolazioni di competizioni sportive, se vi è un sospetto fondato di manipolazione e nella misura in cui la trasmissione sia assolutamente necessaria. Lo scambio di siffatte informazioni è pertanto escluso nell’ambito della sorveglianza generica del