Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/43: Legge federale sui giochi in denaro (LGD) · 110 pagine

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Riferimento/incarto: COO.2180.109.7.123673 / 217.1/2011/01115

blocco ha anche una funzione informativa. La deviazione automatica al meccanismo d’informazione previsto all’articolo 91 permette agli utenti di rendersi conto che il sito che intendevano visitare è un sito di giochi non autorizzato. Nel contempo, vengono indicati agli utenti dei link a offerte autorizzate.

Il termine entro cui i fornitori di servizi di telecomunicazione devono procedere al blocco sarà fissato nell’ordinanza. Lo stesso vale per le modalità tecniche del blocco.

Art. 89 Notificazione e procedura d’opposizione

Il presente articolo ha lo scopo di garantire la notificazione della decisione a tutte le parti coinvolte e di informarle del loro diritto di essere sentite. Ciò riguarda soprattutto chi propone offerte non autorizzate.

La pubblicazione nel Foglio federale, prevista dal capoverso 1, vale come notificazione della decisione. Questo modo di procedere è giustificato se si tiene conto del fatto che gli offerenti di giochi oggetto di una decisione di blocco sono numerosi, hanno sede all’estero e sono a volte difficili da identificare in modo sicuro. Le condizioni poste dall’articolo 36 della legge federale del 20 dicembre 196862 sulla procedura amministrativa (PA) per la notifica mediante pubblicazione in un foglio ufficiale sono pertanto rispettate. Per facilitarne l’accesso ai fornitori all’estero, i due elenchi delle offerte bloccate sono pubblicati esclusivamente nel Foglio federale e non nei fogli ufficiali dei Cantoni. Sempre per agevolare l’accesso, la pubblicazione dell’elenco della CFCG e dell’elenco dell’autorità intercantonale d’esecuzione deve avvenire contemporaneamente, affinché i due elenchi si trovino nello stesso luogo del Foglio federale. Le due autorità dovranno coordinarsi a tal fine. La pubblicazione nel Foglio federale consiste in un semplice rinvio ai siti Internet delle due autorità competenti. Gli elenchi completi figurano su tali siti (cfr. sotto, art. 90).

Dal momento della pubblicazione degli elenchi, le offerte in essi contenute sono bloccate. Le autorità competenti hanno tuttavia la possibilità di contattare previamente i fornitori di offerte non autorizzate, per avvertirli che, se non adottano misure per impedire l’accesso dalla Svizzera, il sito sarà bloccato. Questa informazione può avvenire in modo informale, poiché il diritto di essere sentiti è garantito dalla procedura di opposizione. Non è pertanto necessario ricorrere all’onerosa procedura dell’assistenza amministrativa internazionale. Inoltre, per le autorità non si tratta di un obbligo; se pertanto si rivela difficile entrare in contatto con un fornitore, ad esempio perché il suo indirizzo è ignoto, la procedura di blocco può essere comunque portata avanti.

La procedura d’opposizione prevista al capoverso 2 intende salvaguardare il diritto dei fornitori di essere sentiti conformemente all’articolo 30 capoverso 2 lettera b PA, e permette nel contempo alle autorità competenti di rendere una decisione rapida con una motivazione sommaria. In tal modo le autorità competenti possono ordinare il blocco dei siti Internet di giochi non autorizzati in Svizzera non appena li hanno identificati e senza l’obbligo di informarne previamente i fornitori. In un secondo tempo, quando il blocco ha già effetto, i fornitori hanno la possibilità, mediante la procedura d’opposizione, di far valere i loro argomenti contro il blocco. Se del caso, l’autorità competente può in seguito correggere la sua decisione.

62 RS 172.021