Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/43: Legge federale sui giochi in denaro (LGD) · 110 pagine
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Riferimento/incarto: COO.2180.109.7.123673 / 217.1/2011/01115
riguardante le sanzioni amministrative pronunciate dall’autorità intercantonale d’esecuzione (art. 110).
Art. 102 Trattamento dei dati
La presente disposizione è conforme alle esigenze attuali della legislazione in materia di trattamento di dati sensibili. Nella sua funzione di vigilanza sulle case da gioco, la CFCG può trovarsi a dover trattare dati personali, compresi dati particolarmente degni di protezione, in particolare sullo stato di salute (esistenza di una dipendenza dal gioco) o sulla situazione finanziaria dei clienti dei casinò. Si tratta essenzialmente di dati raccolti dalle case da gioco, soprattutto nell’ambito della prevenzione del gioco eccessivo, o da altre autorità, ma non dalla CFCG stessa. Trattare i dati significa raccoglierli, conservarli, utilizzarli e comunicarli (art. 3 lett. e LPD). Nella fattispecie, i dati possono essere comunicati ad altre autorità soltanto in relazione a un singolo caso. Non è previsto che altre autorità abbiano accesso online ai dati trattati dalla CFCG.
L’ordinanza del Consiglio federale dovrà fornire indicazioni sull’elenco dei dati degni di particolare protezione, nonché sulle categorie di dati personali trattati, lo scopo del trattamento, la durata di conservazione e la sicurezza dei dati. Dovrà precisare in particolare:
– le categorie di persone per le quali vengono raccolti dati, e, per ciascuna categoria, i tipi di dati personali trattati;
– il catalogo dei dati degni di particolare protezione;
– le autorizzazioni d’accesso;
– la durata di conservazione e la distruzione dei dati;
– la sicurezza dei dati.
Art. 103 Assistenza amministrativa e giudiziaria in Svizzera
L’assistenza amministrativa riguarda la collaborazione tra la CFCG e altre autorità amministrative in Svizzera. La collaborazione e lo scambio d’informazioni con l’autorità intercantonale d’esecuzione sono ovviamente prioritari. Nell’ambito dell’assistenza amministrativa i dati sono comunicati, su richiesta, in un caso concreto. Non si tratta di istituire un automatismo nella comunicazione d’informazioni. Possono essere scambiati anche dati degni di particolare protezione
L’assistenza giudiziaria riguarda la collaborazione tra la CFCG e le autorità di perseguimento penale in Svizzera. Si tratta innanzitutto delle autorità di perseguimento penale dei Cantoni, poiché il perseguimento dei reati in materia di giochi di grande e piccola estensione è di loro competenza. La CFCG può trasmettere loro certi casi legati a reati riguardanti i giochi da casinò, se è ipotizzabile una pena detentiva o se l’interessato esige che il caso sia trasmesso a un giudice.
Nei suddetti casi, per l’applicazione efficiente della presente legge è imprescindibile una collaborazione ottimale tra le autorità coinvolte.
Infine, se svolgendo la sua funzione di vigilanza acquisisce informazioni relative alla commissione di reati che non sono di sua competenza, per esempio reati riguardanti giochi di grande o di piccola estensione, la CFCG deve informare le autorità competenti, ossia, di regola, le autorità cantonali di perseguimento penale o il Ministero pubblico della Confederazione. Se si tratta di reati nell’ambito dei giochi di grande estensione, la CFCG