Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/43: Legge federale sui giochi in denaro (LGD) · 110 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 71Fedlex · Rapporto esplicativo

Riferimento/incarto: COO.2180.109.7.123673 / 217.1/2011/01115

Art. 101 Sanzioni amministrative

Il nuovo articolo prevede che la violazione della concessione sia sanzionata con il pagamento di un importo pari al massimo al 15 per cento del prodotto lordo dei giochi realizzato nell’ultimo anno d’esercizio. Le sanzioni amministrative completano gli strumenti di vigilanza della CFCG e si applicano soprattutto nei casi in cui la sospensione o la revoca della concessione secondo l’articolo 15 appare sproporzionata.

Rispetto al diritto vigente (art. 51 LCG), il regime delle sanzioni amministrative che la CFCG può pronunciare contro le case da gioco che violano le condizioni della concessione o una decisione passata in giudicato, è semplificato e armonizzato con le sanzioni amministrative che possono essere pronunciate dall’autorità intercantonale d’esecuzione (cfr. art. 110). Non è ripreso né il requisito secondo cui la violazione deve essere a vantaggio della casa da gioco non è ripreso, né la regola secondo cui il concessionario deve pagare un importo che può raggiungere il triplo dell’utile realizzato grazie alla violazione. Infine, la percentuale massima della sanzione è ridotta dal 20 al 15 per cento del prodotto lordo dei giochi.

Tali modifiche si fondano sulle seguenti riflessioni. Innanzitutto, non deve essere predominante il fatto che la casa da gioco abbia tratto un vantaggio, pecuniario o di altra natura, dalla violazione. È infatti possibile che il vantaggio finanziario che la casa da gioco trae da una grave violazione sia esiguo o addirittura nullo. La questione che bisogna invece porre è se la casa da gioco ha violato o no le disposizioni della concessione. Inoltre, l’utile realizzato grazie alla violazione è in molti casi difficilmente stimabile o accertabile, soprattutto quando si tratta di risparmi realizzati in seguito al mancato rispetto degli obblighi di diligenza. Ciononostante la questione dell’utile realizzato non viene del tutto accantonata, poiché se ne tiene conto nel fissare l’ammontare della sanzione.

Lo stesso tipo di sanzione, in funzione della cifra d’affari realizzata, si trova d’altronde anche in altre leggi, in particolare nella legge del 6 ottobre 199564 sui cartelli (art. 49a e 50) e nella LTC (art. 60).

La presente disposizione conferisce all’autorità di vigilanza un ampio margine d’apprezzamento. Ovviamente, al momento della definizione dell’importo, la CFCG deve attenersi al principio della proporzionalità. L’importo della sanzione deve essere fissato in funzione della situazione concreta e le somme massime vanno decretate soltanto nei casi particolarmente gravi. La prassi attuale della CFCG, secondo cui l’importo della sanzione è determinato dalla gravità della violazione, può quindi essere mantenuta. Tale prassi distingue quattro categorie di violazioni che possono comportare una sanzione amministrativa. La prima categoria non riguarda violazioni vere e proprie, bensì l’inosservanza di prescrizioni d’ordine, sanzionata soltanto in caso di recidiva. Le violazioni vere e proprie sono suddivise in violazioni leggere, medie e gravi. Per le violazioni gravi l’importo della sanzione si situa tra il 5 e il 20 per cento (in futuro 15 per cento) del prodotto lordo dei giochi, per le violazioni medie tra l’1 e il 5 per cento e per i casi di lieve entità tra lo 0,15 e l’1 per cento.

Sinora, le sanzioni pronunciate non hanno mai superato percentuali molto basse del prodotto lordo dei giochi.

Alle sanzioni si applicherà, come finora, la procedura amministrativa federale (PA). Ciò è ovvio per un’autorità federale ed è quindi inutile precisarlo, al contrario della disposizione

64 RS 251