Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/43: Legge federale sui giochi in denaro (LGD) · 110 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 69Fedlex · Rapporto esplicativo
Riferimento/incarto: COO.2180.109.7.123673 / 217.1/2011/01115
trasmesse. I fornitori che si limitano a rendere accessibili offerte non autorizzate non devono risponderne nemmeno se non reagiscono in seguito a comunicazioni di terzi o non adottano spontaneamente misure per impedire l’accesso a tali offerte. I fornitori di servizi di telecomunicazione non sono tenuti a sorvegliare le informazioni da loro trasmesse o salvate oppure a individuare attivamente indizi di attività illegali.
I fornitori di servizi di telecomunicazione non possono essere resi responsabili, né civilmente, né penalmente, dei danni che potrebbero risultare dal blocco di siti Internet ordinato dalle autorità competenti. Pertanto, il cliente deluso di non poter accedere al sito Internet desiderato non può rendere il suo fornitore responsabile di violazione del contratto (cpv. 2 lett. c). I fornitori di servizi di telecomunicazione non potranno essere chiamati a rispondere neppure se alcuni loro clienti riescono a eludere le misure di blocco e accedere ai siti non autorizzati.
Art. 94 Rimedi giuridici ed effetto sospensivo
Capoverso 1: i rimedi giuridici contro la decisione di blocco divergono a seconda dell’autorità che emana la decisione.
Se l’autore della decisione è la CFCG, si applica il diritto in materia di procedura amministrativa federale. Pertanto, la decisione della CFCG potrebbe essere impugnata dinanzi al Tribunale amministrativo federale e in seguito dinanzi al Tribunale federale.
Se l’autore della decisione è l’autorità intercantonale, i rimedi giuridici sono retti dal diritto cantonale. È auspicabile che la Convenzione intercantonale definisca la procedura applicabile; la convenzione in vigore prevede l’applicazione della legge federale sulla procedura amministrativa. Una volta esauriti i rimedi giuridici cantonali, la decisione può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale.
Capoverso 2: affinché le autorità competenti possano bloccare i siti Internet incriminati immediatamente dopo l’individuazione di un’offerta non autorizzata e affinché la misura del blocco abbia un certo effetto dissuasivo, è importante che eventuali opposizioni e i successivi ricorsi dei fornitori non abbiano effetto sospensivo. Altrimenti, opponendosi sistematicamente alle decisioni di blocco, i fornitori potrebbero facilmente ritardare il blocco del loro sito e nel frattempo cambiarne il nome, di modo che risulterebbe impossibile applicare la legge. Tra il rischio di bloccare in modo ingiustificato un sito per alcune settimane e quello di annullare l’effetto della lotta contro i siti di giochi non autorizzati, il secondo appare maggiore e giustifica l’annullamento dell’effetto sospensivo.
L’opposizione o il ricorso dei fornitori di servizi di telecomunicazione contro misure di blocco che essi giudicano sproporzionate deve invece avere effetto sospensivo, altrimenti i fornitori rischiano di subire danni difficilmente riparabili. Il rischio che i fornitori di servizi di telecomunicazione ricorrano a manovre dilatorie può ritenersi esiguo.
2.8 Capitolo 8: Autorità
Il presente capitolo, dedicato alle autorità, è suddiviso in tre sezioni, ciascuna delle quali si occupa di un’autorità diversa.
La sezione 1, dedicata alla CFCG, riprende essenzialmente le disposizioni del diritto in vigore e contiene poche novità materiali. Le disposizioni sulla protezione dei dati e l’assistenza amministrativa sono state completate al fine di soddisfare gli standard attuali in materia di legalità.