Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/43: Legge federale sui giochi in denaro (LGD) · 110 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 75Fedlex · Rapporto esplicativo
Riferimento/incarto: COO.2180.109.7.123673 / 217.1/2011/01115
Art. 110 Sanzioni amministrative
Un organizzatore di giochi di grande estensione che non rispetta una decisione dell’autorità intercantonale d’esecuzione, può essere tenuto a pagare un importo fino al 15 per cento del prodotto lordo dei giochi realizzato nel corso dell’ultimo anno d’esercizio. Nel calcolo dell’importo va tenuto debitamente conto dell’utile che l’organizzatore ha realizzato grazie alla violazione.
Agli organizzatori di giochi di grande estensione si applicano pertanto le stesse sanzioni comminate alle case da gioco (cfr. art. 101). Ovviamente, alla stregua della CFCG, nel decidere l’importo della sanzione, l’autorità intercantonale deve applicare il principio della proporzionalità, tanto più che l’importo pagato dagli organizzatori di giochi di grande estensione è destinato alle casse cantonali e viene a mancare agli scopi d’utilità pubblica.
La competenza dell’autorità intercantonale d’esecuzione di pronunciare sanzioni amministrative solleva la questione del diritto procedurale applicabile. Nella misura del possibile la Convenzione intercantonale dovrebbe definire tale procedura o, come previsto attualmente, designare quella applicabile. In caso contrario, l’autorità intercantonale deve applicare la legge cantonale sulla procedura amministrativa valida nel luogo in cui è stata commessa l’infrazione. Tale modo di procedere non è tuttavia ideale, poiché costringe l’autorità intercantonale d’esecuzione a familiarizzarsi con le legislazioni dei vari Cantoni. Occorre inoltre decidere come procedere nel caso in cui un reato è stato commesso in più Cantoni. In tal caso i Cantoni interessati devono mettersi d’accordo oppure è applicata la procedura del Cantone in cui il reato è stato scoperto per la prima volta. Se i Cantoni decidono di disciplinare la procedura applicabile alle sanzioni amministrative nella Convenzione intercantonale, non possono ovviamente prevedere misure coercitive ai sensi del Codice di procedura penale (CPP)66, poiché l’autorità intercantonale d’esecuzione non dispone di competenze in materia di perseguimento penale.
Art. 111 Trattamento dei dati
La disposizione corrisponde a quella prevista dall’articolo 95 per la CFCG. Mutatis mutandis, vale il commento a tale articolo.
Art. 112 Assistenza amministrativa in Svizzera
Contrariamente alla corrispondente disposizione riguardante la CFCG, il presente articolo non prevede la collaborazione con le autorità penali. Tale collaborazione non sarebbe opportuna, poiché l’autorità intercantonale d’esecuzione non dispone di competenze in materia di perseguimento penale. Si rammenta tuttavia che in virtù dell’articolo 132 capoverso 1 e del nuovo articolo 25b della legge del 17 giugno 201167 sulla promozione dello sport (LPSpo), le autorità cantonali di perseguimento penale possono coinvolgere nelle indagini l’autorità intercantonale d’esecuzione. Quest’ultima è informata dei procedimenti penali avviati direttamente dall’autorità di perseguimento penale, in virtù della qualità di parte sancita dall’articolo 132 capoverso 2, oppure dalla CFCG, se quest’ultima dovesse constatare una violazione della legge il cui perseguimento non è di sua competenza (art. 103
66 RS 312.0
67 RS 415.0