Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/43: Legge federale sui giochi in denaro (LGD) · 110 pagine

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Riferimento/incarto: COO.2180.109.7.123673 / 217.1/2011/01115

comporterebbe la conclusione di più concordati non è tuttavia auspicabile, soprattutto in un settore globalizzato come quello dei giochi online.

Art. 107 Indipendenza

La presente disposizione corrisponde, per l’autorità intercantonale d’esecuzione, all’articolo 90 riguardante la CFCG. L'autorità intercantonale deve infatti soddisfare, in termini d’indipendenza, esigenze analoghe a quelle previste per la CFCG. L’avamprogetto si limita a stabilire il principio generale dell’indipendenza dell’autorità intercantonale d’esecuzione (cpv. 1) e i requisiti riguardanti l’indipendenza personale e istituzionale: detta autorità non può ricevere istruzioni dalle autorità per quanto riguarda l’esercizio della sua attività e deve inoltre essere indipendente dagli organizzatori di giochi in denaro che sorveglia (cpv. 2). Per il resto, spetta al diritto cantonale stabilire le condizioni generali necessarie per garantire l’indipendenza dell’autorità intercantonale. La procedura di nomina dei membri dell’autorità, come pure le regole riguardanti la sua composizione, la sua organizzazione e il suo funzionamento devono garantire la sua indipendenza istituzionale. L’organo incaricato della nomina deve essere indipendente dagli organizzatori di giochi in denaro. Anche l’indipendenza dell’attività dell’autorità intercantonale d’esecuzione deve essere garantita, in particolare mediante regole sul preventivo, il finanziamento e la vigilanza. A tal fine, i Cantoni possono ad esempio fondarsi sulla vigilanza sui tribunali.

Art. 108 Compiti

Come per la CFCG, l’avamprogetto contiene un elenco non esaustivo dei compiti dell’autorità intercantonale d’esecuzione. Nel settore dei giochi di grande estensione, tali compiti sono in gran parte simili a quelli della CFCG nel settore dei giochi da casinò (cfr. art. 98).

Rispetto al disciplinamento della Convenzione intercantonale, l’avamprogetto affida all’autorità intercantonale d’esecuzione qualche compito nuovo, in particolare quello di vigilare sul rispetto degli obblighi volti a prevenire il riciclaggio di denaro (lett. a n. 2). Come esplicitamente previsto dal capoverso 2, nella Convenzione intercantonale i Cantoni possono conferire ulteriori compiti all’autorità intercantonale d’esecuzione.

Art. 109 Competenze

L’elenco non esaustivo delle competenze dell’autorità intercantonale corrisponde a quello delle competenze della CFCG. Mutatis mutandis, valgono pertanto le stesse osservazioni (cfr. art. 98).

Lettera f: per quanto riguarda le misure contro la manipolazione di competizioni sportive, i provvedimenti dell’autorità intercantonale d’esecuzione non devono necessariamente rivolgersi direttamente contro l’autore della manipolazione. L’autorità intercantonale può ad esempio ordinare a un organizzatore di scommesse sportive di sospendere una scommessa, se vi sono motivi per sospettare che la competizione sportiva cui essa si riferisce potrebbe essere oggetto di manipolazione.

I Cantoni sono liberi di conferire ulteriori competenze all’autorità intercantonale d’esecuzione.