Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/43: Legge federale sui giochi in denaro (LGD) · 110 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 73Fedlex · Rapporto esplicativo

Riferimento/incarto: COO.2180.109.7.123673 / 217.1/2011/01115

deve informare anche l’autorità intercantonale d’esecuzione, che è un’autorità amministrativa.

Art. 104 Assistenza amministrativa internazionale

L’articolo contempla la collaborazione con le autorità amministrative estere, in particolare quelle che esercitano la vigilanza sulle case da gioco. Con tali autorità, la CFCG può scambiare dati personali, inclusi quelli degni di particolare protezione. Tuttavia, la disposizione si iscrive nel quadro generale dell’articolo 6 LPD secondo cui i dati possono essere comunicati ai Paesi che forniscono sufficienti garanzie contrattuali o una protezione dei dati adeguata, ossia che dispongono di una legislazione sulla protezione dei dati equivalente a quella svizzera. Ciò è il caso degli Stati dell’Unione europea, ma non, ad esempio, degli Stati Uniti.

La CFCG può chiedere informazioni alle autorità straniere, che tuttavia possono fornirle soltanto se la loro legislazione nazionale glielo permette. Su richiesta o di propria iniziativa, la CFCG può anche trasmettere informazioni alle autorità straniere. Può astenersene se non è garantita la reciprocità.

Nei dati da scambiare rientrano soprattutto le informazioni sui giocatori che sono stati oggetto, in Svizzera o all’estero, di una misura di esclusione.

La futura legge sulla cooperazione con le autorità straniere e sulla tutela della sovranità svizzera fornirà il quadro generale in cui si iscrive il presente articolo.

L’assistenza giudiziaria è invece retta dalla legge federale del 20 marzo 198165 sull’assistenza internazionale in materia penale (AIMP) e da vari trattati internazionali.

Art. 105 Compiti del segretariato

Il diritto vigente disciplina i compiti del segretariato in parte nell’ordinanza e in parte nel regolamento interno della CFCG. Il presente avamprogetto prevede di sancire quelli principali nella legge. Si tratta di un elenco non esaustivo, poiché la Commissione può conferire ulteriori compiti al segretariato.

Sezione 2 Autorità intercantonale d’esecuzione

Art. 106 Istituzione

La presente disposizione conferma la situazione giuridica vigente. Con la Convenzione intercantonale, i Cantoni hanno creato un’autorità intercantonale di vigilanza e d’autorizzazione, la Comlot. La nuova legge conferma questo sistema senza tuttavia imporre ai Cantoni quale autorità istituire. Per garantire la continuità e in ragione delle conoscenze e del sapere accumulati, sarebbe logico che tale autorità sia la Comlot, ma i Cantoni possono optare anche per un’altra autorità. Essi non hanno neppure l’obbligo di organizzare sul proprio territorio dei giochi di grande estensione, ma, se lo fanno, devono aderire a un concordato che prevede un’autorità intercantonale d’esecuzione. Se dovessero decidere di concludere più concordati, ciascun Cantone potrebbe sottostare, per il suo territorio, a una sola autorità intercantonale d’esecuzione. La dispersione delle competenze che

65 RS 351.1