Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/43: Legge federale sui giochi in denaro (LGD) · 110 pagine
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Riferimento/incarto: COO.2180.109.7.123673 / 217.1/2011/01115
cpv. 4). Anche la CFCG fa parte delle competenti autorità di perseguimento penale secondo il capoverso 3.
Art. 113 Assistenza amministrativa internazionale
La presente disposizione corrisponde a quella prevista dall’articolo 104 per la CFCG. Mutatis mutandis, vale il commento a tale articolo.
Sezione 3 Organo di coordinamento
L’organo di coordinamento è una commissione extraparlamentare ai sensi della legge federale sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, ma, per il suo ruolo speciale e le sue specificità imposte dalla Costituzione, sono previste un certo numero di deroghe al regime generale, in particolare per quanto riguarda composizione e finanziamento.
Art. 114 Composizione
L’articolo 106 capoverso 7 Cost. prevede che l’organo di coordinamento sia composto in parti uguali da membri delle autorità esecutive della Confederazione e dei Cantoni. In effetti, l’organo di coordinamento può svolgere un ruolo credibile nel risolvere eventuali conflitti di competenza e nel garantire una politica coerente in materia di giochi in denaro soltanto se non è dominato né dalla Confederazione né dai Cantoni.
Il presente articolo concreta questa esigenza paritaria. L’organo di coordinamento conta 6 membri in tutto, tre rappresentanti dei Cantoni e tre della Confederazione. Tra i rappresentanti della Confederazione figura una persona dell’Ufficio federale di giustizia (in quanto autorità di alta vigilanza), e tra quelli dei Cantoni una persona appartenente a un’autorità cantonale d’esecuzione. Tale composizione intende favorire larghe maggioranze e la ricerca del consenso.
Art. 115 Compiti
Secondo l’articolo 106 capoverso 7 Cost., il compito principale dell’organo di coordinamento è di facilitare la collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni nell’adempimento dei rispettivi compiti. L’organo deve in particolare contribuire a risolvere i problemi di delimitazione, incontrati in passato, tra il settore delle case da gioco e quello dei giochi di grande estensione, nonché gli eventuali conflitti di competenza che possono sorgere tra la Confederazione e i Cantoni. Il suo ruolo di coordinatore riguarda anche il settore della prevenzione del gioco eccessivo e la lotta contro i giochi in denaro illegali.
L’organo di coordinamento deve pubblicare un rapporto annuale e, se necessario, può collaborare con le autorità di vigilanza straniere.
Art. 116 Competenze
L’organo di coordinamento non ha competenze decisionali; non può pertanto emanare decisioni che espletano effetti giuridici vincolanti, in particolare per le due autorità di vigilanza. Può tuttavia fornire raccomandazioni alle autorità d’esecuzione della presente legge o incaricare esperti di approfondire una questione.