Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/43: Legge federale sui giochi in denaro (LGD) · 110 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 68Fedlex · Rapporto esplicativo

Riferimento/incarto: COO.2180.109.7.123673 / 217.1/2011/01115

Il termine di 30 giorni per fare opposizione decorre dal momento della pubblicazione della decisione di blocco nel Foglio federale.

Art. 91 Informazione degli utenti

Oltre a bloccare l’accesso alle offerte di gioco online che figurano negli elenchi, i fornitori di servizi di telecomunicazione devono deviare gli utenti, che tentano di accedere alle offerte bloccate, verso un meccanismo che li informa del blocco. Allo stato attuale della tecnica, tale meccanismo avrà la forma di una stop page, ma non è escluso che, in funzione dell’evoluzione tecnologica, sia in futuro necessaria un’altra forma. Il meccanismo è gestito congiuntamente dalla CFCG e dall’autorità intercantonale d’esecuzione.

Il meccanismo d’informazione permette di avvertire l’utente che l’offerta di gioco online alla quale ha cercato di accedere non è autorizzata in Svizzera e che l’impossibilità di accedervi deriva da un provvedimento ordinato dalle autorità e non da una disfunzione del sistema o da una decisione del fornitore di servizi di telecomunicazione.

I dettagli del meccanismo saranno definiti nell’ordinanza. Al momento si prevede di usare un modello simile a quello di SCOCI. Il meccanismo conterrà l’intestazione della Confederazione e dell’autorità intercantonale d’esecuzione, un riferimento alla legislazione sui giochi in denaro e un elenco delle offerte autorizzate. Inoltre, i fornitori di servizi di telecomunicazione, la CFCG e l’autorità intercantonale d’esecuzione devono garantire che gli indirizzi IP degli utenti che hanno tentato di accedere alle offerte bloccate siano resi anonimi o cancellati quanto prima. L’ordinanza disciplinerà i pertinenti dettagli.

Allo stato attuale della tecnica, la deviazione sul meccanismo informativo non funziona se gli utenti accedono a offerte non autorizzate mediante un’applicazione per telefono cellulare. Tali utenti riceveranno un messaggio d’errore. Ciò non pregiudica il blocco stesso, ma l’utente non è informato direttamente del motivo del blocco; per conoscerlo deve rivolgersi al suo provider o al fornitore dell’applicazione per telefono cellulare.

Art. 92 Stralcio dall’elenco delle offerte bloccate

I siti di giochi online che non adempiono più le condizioni del blocco devono essere cancellati dagli elenchi, ad esempio se l’offerta di gioco è stata soppressa o se sono state adottate misure che rendono impossibile l’accesso dalla Svizzera, in particolare mediante un blocco di diffusione (geoblocking).

In linea di massima, spetta all’autorità competente procedere d’ufficio allo stralcio, se constata che le condizioni non sono più soddisfatte. Ma poiché non si può imporre alle autorità di verificare quotidianamente che l’elenco sia sempre aggiornato, chi gestisce siti di giochi ha la possibilità di richiamare l’attenzione delle autorità sul fatto che le condizioni del blocco non sono più soddisfatte e chiedere direttamente lo stralcio dall’elenco.

Art. 93 Esclusione della responsabilità

Il capoverso 1 disciplina l’esclusione dalla responsabilità civile e penale dei fornitori di servizi di telecomunicazione in relazione alla diffusione in Internet di giochi in denaro online non autorizzati in Svizzera. La responsabilità è esclusa, a condizione che il fornitore di servizi di telecomunicazione si limiti a fare da tramite dei dati. Dovrebbero pertanto rispondere dell’accesso i fornitori che sono all’origine della trasmissione delle informazioni, scelgono il destinatario delle informazioni oppure scelgono o modificano il contenuto delle informazioni