Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/43: Legge federale sui giochi in denaro (LGD) · 110 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 78Fedlex · Rapporto esplicativo
Riferimento/incarto: COO.2180.109.7.123673 / 217.1/2011/01115
disposizione riprende la giurisprudenza del Tribunale federale68, il quale, chiamato a pronunciarsi sulla legalità dell’articolo 78 capoverso 3 OCG, ha stabilito che le commissioni o i diritti di tavolo non sono versati unicamente per il semplice accesso alla casa da gioco o indipendentemente da un gioco concreto, bensì per partecipare a un gioco concreto.
Art. 121 Aliquote della tassa
L’articolo 106 capoverso 2 Cost. sancisce il principio della riscossione della tassa sulle case da gioco, la sua utilizzazione e l’aliquota massima autorizzata. Il legislatore federale ha un ampio margine d’apprezzamento nel fissare l’aliquota. Come nel diritto in vigore, l’avamprogetto fissa l’aliquota minima e quella massima e delega al Consiglio federale la determinazione dell’aliquota. Quest’ultimo deve fissare l’aliquota in modo tale da permettere alle casa da gioco di realizzare un rendimento adeguato del capitale investito.
Le aliquote minima e massima sul prodotto lordo dei giochi realizzato nelle case da gioco restano invariate: l’onere fiscale sarà pertanto fissato tra il 40 e l’80 per cento del prodotto lordo dei giochi, secondo una tariffa progressiva (art. 121, cpv. 2, lett. a).
L’articolo 121 capoverso 2 lettera b prevede un’aliquota minima diversa per il prodotto lordo dei giochi realizzato con i giochi da casinò online. Contrariamente al prodotto lordo dei giochi realizzato nelle case da gioco, l’aliquota minima è fissata al 20 per cento. Ciò rende necessario procedere separatamente al calcolo e alla tassazione del prodotto lordo dei giochi per i giochi proposti nelle case da gioco, da una parte, e per i giochi online, dall’altra. Questo modo di procedere s’impone per permettere un rendimento appropriato anche nel settore dei giochi online. Secondo i calcoli effettuati nell’ambito dei lavori preliminari, l’offerta online di gioco da casinò comporta costi elevati. Particolarmente costoso è l’acquisto del software, che di solito può essere acquisito soltanto mediante contratti di licenza. Va inoltre osservato che questi costi maggiori possono solo parzialmente essere compensati da minori spese per il personale e l’affitto. Con un’aliquota minima del 20 per cento la redditività delle case da gioco online dovrebbe pertanto essere garantita.
Il capoverso 3 riprende la possibilità prevista dal diritto vigente di ridurre della metà l’aliquota della tassa per i primi quattro anni d’esercizio, al fine di tenere conto dei costi d’investimento (art. 41 cpv. 4 LCG). Anche se la maggior parte delle case da gioco attualmente in esercizio non può più far valere questa disposizione, è opportuno mantenerla in previsione del prossimo periodo di concessione; non è infatti escluso che determinate case da gioco esistenti siano sostituite da nuove. In tal caso, potrebbe essere giustificato accordare la riduzione della tassa per i primi quattro anni d’esercizio alle nuove società concessionarie che fanno valere costi d’investimento elevati. Una casa da gioco che ottiene il prolungamento della propria concessione non può invece chiedere una nuova agevolazione fiscale. Questa soluzione è estesa ai giochi online.
Art. 122, 123 Agevolazioni fiscali per le case da gioco titolari di una concessione B e
riduzione della tassa sulle case da gioco titolari di una concessione B in caso di riscossione di una tassa cantonale analoga
Le agevolazioni fiscali e la riduzione della tassa sono riprese senza modifiche dal diritto vigente (art. 42 e 43 LCG). Il Consiglio federale può ridurre di un quarto al massimo l’aliquota
68 DTF 2C_322/2012.