Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/43: Legge federale sui giochi in denaro (LGD) · 110 pagine

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Riferimento/incarto: COO.2180.109.7.123673 / 217.1/2011/01115

Art. 117 Funzionamento e decisioni

L’organo di coordinamento decide a maggioranza semplice. In caso di parità, il voto del presidente non è decisivo. Per agire i membri sono pertanto costretti a cercare soluzioni di compromesso.

Art. 118 Costi

I costi dell’organo di coordinamento sono suddivisi a metà tra la Confederazione e i Cantoni. I Cantoni devono decidere la ripartizione dei costi in un concordato.

Questa deroga alle regole della LOGA sulle commissioni extraparlamentari è giustificata dal carattere prettamente paritario dell’organo di coordinamento.

Art. 119 Diritto applicabile

La presente disposizione precisa che nel settore della protezione dei dati e della trasparenza, degli acquisti pubblici, della responsabilità e del diritto procedurale l’organo di coordinamento è considerato alla stregua di un’autorità della Confederazione. Sono pertanto applicabili le leggi federali che disciplinano tali settori.

2.9 Capitolo 9: Tassazione e utilizzazione del prodotto dei giochi

In virtù dell’articolo 106 capoverso 2 Cost., la Confederazione riscuote una tasse sugli introiti dei giochi delle case da gioco, che deve essere destinata all’AVS e all’AI. Secondo l’articolo 106 capoverso 6 Cost. spetta ai Cantoni assicurare che gli utili netti delle lotterie e delle scommesse sportive siano destinati integralmente a scopi d’utilità pubblica. Il capitolo 9 precisa i requisiti fissati dalla Costituzione.

Sezione 1 Tassa sulle case da gioco

Quanto alla tassa sulle case da gioco, l’avamprogetto riprende in gran parte le disposizioni del diritto vigente. Alcune disposizioni dell’OCG sono trasferite nella legge. Per quanto riguarda le aliquote della tassa, occorre inoltre introdurre una nuova regola al fine di tenere conto della situazione particolare delle case da gioco che propongono anche giochi online.

Art. 120 Principio

Il principio secondo cui la tassa è riscossa sul prodotto lordo dei giochi è mantenuto. Il capoverso 2 riprende il tenore dell’articolo 78 capoverso 1 OCG e precisa che il prodotto lordo dei giochi corrisponde alla differenza tra le poste giocate e le vincite legittimamente versate dalla casa da gioco. Una vincita è considerata legittima se conseguita nel rispetto delle regole di gioco, delle prescrizioni tecniche e delle tabelle delle vincite (per le poste e le vincite di giocatori non ammessi cfr. art. 44). L’avamprogetto precisa inoltre che le commissioni riscosse dalle case da gioco per i giochi da tavolo e i diritti di tavolo, ad esempio per il baccarà o il poker, sono anch’essi parte del prodotto lordo dei giochi (cpv. 3). Questa