Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/43: Legge federale sui giochi in denaro (LGD) · 110 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 80Fedlex · Rapporto esplicativo

Riferimento/incarto: COO.2180.109.7.123673 / 217.1/2011/01115

Art. 126 Destinazione dell’utile netto a scopi d’utilità pubblica

Il capoverso 1 rammenta il principio sancito dall’articolo 106 capoverso 6 Cost. secondo cui l’utile netto delle lotterie e delle scommesse sportive deve essere utilizzato integralmente per scopi d’utilità pubblica.

L’utile netto degli organizzatori delle lotterie e delle scommesse sportive è costituito dalla totalità delle poste, dalle quali vanno detratte le vincite versate, le spese giustificate dall’attività commerciale (p. es. le provvigioni per i punti vendita), le tasse, inclusa quella di vigilanza, nonché le riserve usuali nel ramo e gli accantonamenti giustificati dall’attività commerciale. L’articolo 21 capoverso 1 lettera i del capitolo 3 del presente avamprogetto garantisce che le spese d’esercizio siano proporzionate ai mezzi destinati a scopi d’utilità pubblica. In virtù degli articoli 56 lettera g della legge federale del 14 dicembre 199069 sull’imposta federale diretta (LIFD) e 23 capoverso 1 lettera f della legge federale del 14 dicembre 199070 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID), gli organizzatori di giochi di grande estensione sono esenti dall’imposta sull’utile.

La nozione di utilità pubblica include anche quella di beneficenza. L’enumerazione degli ambiti che rientrano in tale nozione non è esaustiva. Si tratta di un elenco esemplificativo che intende illustrare la nozione di utilità pubblica. Quest’ultima è destinata ad evolversi nel corso del tempo. Già oggi, secondo la prassi dei Cantoni, essa comprende la tutela del patrimonio, della natura e dell’ambiente come pure la sanità e non è escluso che in futuro vi si aggiungano altri settori. Nell’ambito dei criteri d’attribuzione, i Cantoni possono tenere conto delle realtà locali e di nuove tendenze.

Il capoverso 2 corrisponde in gran parte al disciplinamento vigente (art. 5 cpv. 2 LLS). L’adempimento dei compiti di diritto pubblico imposti dalla legge agli enti pubblici deve in linea di massima essere finanziato con il preventivo ordinario. L’utile netto delle lotterie e delle scommesse sportive può essere utilizzato solo eccezionalmente e a titolo complementare nei settori di cui al capoverso 1 per finanziare l’adempimento dei compiti di diritto pubblico previsti dalla legge.

Il capoverso 3 disciplina la destinazione dell’utile netto dei giochi di destrezza. Esso non deve essere destinato a scopi d’utilità pubblica, anche se l’articolo 106 capoverso 6 Cost. lo consente. Per contro, l’utile dei giochi di destrezza è imponibile conformemente alle regole generali ed è in particolare soggetto all’imposta sull’utile.

Art. 127 Conti distinti

Il capoverso 1 riprende in forma leggermente modificata, il contenuto dell’articolo 24 primo periodo della Convenzione intercantonale: l’utile netto delle lotterie e delle scommesse sportive deve essere versato in un fondo separato o, in altre parole, non deve confluire nei consuntivi dei Cantoni. Per il resto, i Cantoni sono liberi di decidere in che modo amministrare questi fondi. Si tratta soprattutto di garantire la persistenza dei fondi di distribuzione che esistono in numerosi Cantoni, ma nulla impedisce, ad esempio, la creazione di fondazioni di diritto pubblico per gestire il denaro risultante dall’utile netto delle lotterie e delle scommesse.

69 RS 642.11

70 RS 642.14