Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/43: Legge federale sui giochi in denaro (LGD) · 110 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 90Fedlex · Rapporto esplicativo

Riferimento/incarto: COO.2180.109.7.123673 / 217.1/2011/01115

La nuova legge comporta poche modifiche per la gestione delle case da gioco. In particolare per quanto riguarda i piani di misure di sicurezza e di misure sociali l’avamprogetto riprende in gran parte il disciplinamento vigente. Di conseguenza, un periodo transitorio di un anno appare sufficiente per procedere agli adeguamenti richiesti dalla nuova normativa. A seconda del tipo di adeguamenti, questi ultimi devono essere sottoposti, per approvazione o conoscenza, alla CFCG. Si tratta soprattutto dell’adeguamento del piano di misure sociali; occorre infatti definire le procedure da seguire per l’esclusione delle persone dipendenti dal gioco e gli interventi necessari per istituire un registro uniforme delle esclusioni – se le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione decidono di crearne uno. Se gli adeguamenti non dovessero essere eseguiti entro il termine previsto, la CFCG valuterà la situazione nell’ambito legale ordinario e applicherà le misure amministrative previste dall’avamprogetto.

Per quanto riguarda le disposizioni penali, sono applicabili i principi generali, in particolare quello della lex mitior, e quindi non è necessario prevedere disposizioni transitorie. L’applicazione del principio della lex mitior implica che i procedimenti in corso, come pure il perseguimento dei reati commessi prima dell’entrata in vigore della nuova legge, sono retti dalle disposizioni penali del vecchio diritto. I reati commessi dopo l’entrata in vigore della nuova legge sottostanno invece alle nuove disposizioni. Tale regola è applicabile anche alle sanzioni amministrative.

Art. 141 Domanda per l’offerta di giochi online

Per permettere alle case da gioco di proporre rapidamente giochi online, l’avamprogetto prevede che le case da gioco possano presentare una domanda di estensione della concessione a partire dall’entrata in vigore della nuova legge.

Art. 142 Autorizzazione d’organizzatore per giochi di grande estensione

Il diritto in vigore non prevede l’autorizzazione d’organizzatore per i giochi di grande estensione. Mentre oggi si conoscono in linea di massima gli organizzatori e la ripartizione del mercato nel settore delle lotterie e scommesse, ciò non è sempre il caso per i giochi di destrezza esercitati in modo automatizzata, online o a livello intercantonale. Per poter adempiere al suo obbligo di vigilanza, l’autorità intercantonale d’esecuzione deve disporre rapidamente di una panoramica degli organizzatori per i quali è responsabile. Per questa ragione, tutti gli organizzatori già presenti sul mercato devono presentare una domanda d’autorizzazione d’organizzatore ai sensi della nuova legge entro due anni dall’entrata in vigore di quest’ultima.

Il capoverso 2 intende garantire la parità di trattamento tra gli organizzatori che presentano rapidamente una domanda all’autorità (p. es. entro sei mesi dall’entrata in vigore della nuova legge) e la cui domanda è respinta e quelli che non fanno niente e non presentano una domanda entro i termini previsti. In entrambi i casi l’assenza dell’autorizzazione d’organizzatore avrà effetto a partire dallo stesso momento: l’autorizzazione di organizzare giochi scadrà due anni dopo l’entrata in vigore della nuova legge. Se, ad esempio, la nuova legge entra in vigore il 1° gennaio 2018, l’autorizzazione scadrà il 31 dicembre 2019. In tal modo gli organizzatori che chiedono un’autorizzazione, ma che non soddisfano i requisiti legali, non sono svantaggiati rispetto agli organizzatori che non fanno niente. Come per le case da gioco, sono fatti salvi i casi di grave violazione della legislazione.