Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/43: Legge federale sui giochi in denaro (LGD) · 110 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 91Fedlex · Rapporto esplicativo
Riferimento/incarto: COO.2180.109.7.123673 / 217.1/2011/01115
Art. 143 Autorizzazione del gioco per giochi di grande estensione
Entro due anni dall’entrata in vigore della nuova legge, i titolari di un’autorizzazione, rilasciata secondo il vecchio diritto, per giochi che saranno considerati giochi di grande estensione devono presentare all’autorità intercantonale una domanda d’autorizzazione del gioco. Per poterlo fare devono essere titolari di un’autorizzazione d’organizzatore. Possono tuttavia presentare contemporaneamente entrambe le domande all’autorità intercantonale. Questa procedura sarà una mera formalità per i giochi che rientrano già nella sfera di competenza dell’autorità intercantonale. Potrebbe invece rivelarsi più complessa per i giochi di destrezza automatizzati attualmente autorizzati dai Cantoni (e omologati dalla CFCG). Nel caso dei giochi già autorizzati che non hanno subito alcuna modifica, è prevedibile che l’autorità intercantonale si basi in gran parte sulla decisione d’omologazione esistente per la qualifica dell’apparecchio automatico. Essa deve tuttavia verificare che le condizioni fissate dall’articolo 24 capoverso 1, in particolare quelle della lettera b, siano rispettate.
In tale contesto l’autorità intercantonale d’esecuzione deve esaminare anche i contratti conclusi con i fornitori di giochi online o i punti vendita di lotterie e scommesse sportive che prevedono una remunerazione in funzione del prodotto lordo dei giochi e verificare che tale remunerazione sia ragionevole. Se così non fosse, può esigere che il contratto in questione sia sciolto.
A seconda del numero di domande presentate e della portata delle verifiche da effettuare, alcune procedure d’autorizzazione potrebbero rivelarsi relativamente lunghe. Ciò potrebbe riguardare soprattutto i giochi di destrezza che con la nuova legge diventano di competenza dell’autorità intercantonale d’esecuzione. Per tale ragione le autorizzazioni rilasciate secondo il vecchio diritto restano valide fino al passaggio in giudicato della decisione d’autorizzazione del gioco, ma almeno per due anni dopo l’entrata in vigore della nuova legge, al fine di garantire una certa parità di trattamento degli organizzatori (per i dettagli, si veda il commento all’art. 142).
L’ultimo capoverso stabilisce esplicitamente che dall’entrata in vigore della nuova legge i giochi di destrezza automatizzati sono soggetti alla vigilanza dell’autorità intercantonale d’esecuzione.
Art. 144 Autorizzazione di nuovi giochi di grande estensione
Per presentare una domanda d’autorizzazione di un nuovo gioco, gli organizzatori devono essere in linea di principio titolari di un’autorizzazione d’organizzatore cresciuta in giudicato. Occorre tuttavia prevedere una deroga a tale principio per i titolari di un’autorizzazione, rilasciata secondo il vecchio diritto, per lotterie e scommesse sportive proposte a livello intercantonale. Per questi giochi infatti, il diritto vigente vincola il rilascio dell’autorizzazione del gioco al rispetto da parte dell’organizzatore di determinate condizioni. Ciò non è invece il caso per i giochi di destrezza esercitati in modo automatizzato, online o a livello intercantonale e pertanto gli organizzatori di questo tipo di giochi non possono avvalersi di questa deroga.
Il regime transitorio previsto permette di tenere conto del rapido sviluppo del mercato delle lotterie e delle scommesse sportive. Attualmente, l’autorità intercantonale d’esecuzione autorizza ogni anno parecchie decine di giochi. Per garantire la continuità della loro offerta di gioco e per poter assicurarne lo sviluppo, gli organizzatori interessati possono presentare le domande per nuovi giochi dall’entrata in vigore della nuova legge.
Questa disposizione non dispensa tuttavia gli organizzatori dal presentare una domanda d’autorizzazione d’organizzatore nel termine previsto dall’articolo 142. Se non lo fanno, le