Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/43: Legge federale sui giochi in denaro (LGD) · 110 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 93Fedlex · Rapporto esplicativo
Riferimento/incarto: COO.2180.109.7.123673 / 217.1/2011/01115
nazionale e internazionale come pure di disporre di conoscenze specifiche; tuttavia tale complessità sussiste anche in molti altri casi, ad esempio per la criminalità economica, senza che i relativi procedimenti rientrino obbligatoriamente nella sfera di competenza della Confederazione. L’articolo 25b LPSpo tiene già conto della necessità di conoscenze specifiche, poiché prevede che le competenti autorità di perseguimento penale possano far capo all’autorità intercantonale d’esecuzione secondo l’articolo 106 del presente avamprogetto. Se le competizioni sulle quali sono effettuate scommesse sportive sono manipolate dalla criminalità organizzata internazionale, la competenza federale è già prevista dal diritto vigente.
Art. 269 cpv. 2 lett. i
Se sussiste il sospetto fondato che siano state manipolate competizioni sportive, nei casi gravi deve essere possibile disporre la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni. Ciò permette anche di utilizzare reperti casuali di altre procedure investigative nei procedimenti contro la manipolazione di competizioni (art. 278 CPP).
Art. 269 cpv. 2 lett. j
Nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 269 capoverso 1 CPP, la corrispondenza postale e il traffico delle telecomunicazioni possono essere sorvegliati anche in caso di grave sospetto che persone abbiano commesso un reato di cui all’articolo 131 capoverso 1 lettera a del presente avamprogetto, organizzando, allestendo o mettendo a disposizione giochi da casinò o giochi di grande estensione senza essere titolari delle concessioni o delle autorizzazioni necessarie. Tali reati sono spesso commessi nell’ambito del crimine organizzato e legati al reato di riciclaggio di denaro. La loro gravità giustifica che le autorità di perseguimento penale possano, se necessario, ricorrere a strumenti investigativi incisivi.
Art. 286 cpv. 2 lett. h
Se sussiste il sospetto fondato che siano state manipolate competizioni sportive, nei casi gravi può essere disposta l’indagine mascherata.
Art. 286 cpv. 2 lett. i
Nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 269 capoverso 1 CPP, le autorità di perseguimento penale devono altresì avere la possibilità di ricorrere a misure investigative segrete in caso di sospetto fondato che persone abbiano commesso un reato di cui all’articolo 131 capoverso 1 lettera a, organizzando, allestendo o mettendo a disposizione giochi da casinò o giochi di grande estensione senza essere titolari delle concessioni o delle autorizzazioni necessarie.