Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/43: Legge federale sui giochi in denaro (LGD) · 110 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 92Fedlex · Rapporto esplicativo
Riferimento/incarto: COO.2180.109.7.123673 / 217.1/2011/01115
autorizzazioni ottenute per i nuovi giochi scadono due anni dopo l’entrata in vigore della nuova legge. Inoltre, se l’autorizzazione d’organizzatore viene rifiutata, l’autorizzazione per i nuovi giochi scade con il passaggio in giudicato della decisione di rifiuto. Per i nuovi giochi la proroga dell’esercizio fino alla fine del periodo di due anni, come previsto per i giochi autorizzati secondo il vecchio diritto (art. 143 cpv. 2), non è giustificata.
Art. 145 Autorizzazione di giochi di piccola estensione
Un termine transitorio appare necessario anche per le autorizzazioni rilasciate secondo il vecchio diritto per i giochi che la nuova legge qualifica come giochi di piccola estensione. Un termine di transizione di due anni appare ragionevole. Visto il carattere sporadico di questi giochi è prevedibile che il termine di due anni sarà raramente sfruttato.
Lo scopo del presente avamprogetto non è di vietare i giochi di piccola estensione, bensì di stabilire le condizioni quadro del loro esercizio. L’introduzione e l’attuazione della nuova legge e delle sue ordinanze d’esecuzione renderanno necessari alcuni adeguamenti delle legislazioni cantonali, anche per i giochi che saranno qualificati come giochi di piccola estensione. In linea di massima, i Cantoni dovrebbero essere in grado di procedere alle modifiche legislative necessarie tra il momento dell’approvazione della nuova legge e la sua entrata in vigore. L’avamprogetto tuttavia prevede un periodo transitorio di due anni a partire dall’entrata in vigore della legge, per procedere alle modifiche legislative e procedurali necessarie. Durante questo periodo transitorio, le domande d’autorizzazione sono rette dal vecchio diritto. Tale regola ha il vantaggio di garantire l’esercizio delle tombole e delle scommesse sportive locali durante il periodo di transizione, ma presenta lo svantaggio che i tornei di giochi in denaro non potranno essere proposti prima che i Cantoni abbaino adeguato le disposizioni legali e le pertinenti procedure. Quindi, quanto più rapidamente i Cantoni legifereranno, tanto prima questi tornei potranno essere proposti ai giocatori. Questo regime transitorio è applicato soltanto ai giochi che la nuova legge qualifica come giochi di piccola estensione. Le disposizioni transitorie per i giochi che la nuova legge qualifica come giochi da casinò o giochi di grande estensione sono previste dagli articoli 140-144.
Sezione 4: art. 146 Referendum ed entrata in vigore
Il presente progetto di legge sottostà a referendum conformemente all’articolo 141 capoverso 1 lettera a Cost.
È previsto che il Consiglio federale determini l’entrata in vigore della legge. Nel farlo dovrà tenere conto del tempo necessario per elaborare le disposizioni d’esecuzione, sia federali che cantonali. Per garantire che i nuovi organi previsti dalla legge (organo di coordinamento e Commissione consultiva per la prevenzione della dipendenza dal gioco) siano rapidamente operativi, il Consiglio federale potrebbe prevedere l’entrata in vigore scaglionata.
Modifica di altri atti normativi
1. Codice di procedura penale
Occorre valutare se inserire nei reati di competenza della giurisdizione federale secondo l’articolo 24 capoverso 1 del CPP, le manipolazioni delle competizioni ai sensi degli articoli 25a e 25b LPSpo. Tale ipotesi va tuttavia respinta: è vero che, in base al carattere globale nonché all’elevata complessità e alle strutture e procedure poco trasparenti, le autorità di perseguimento penale hanno maggiormente bisogno di coordinarsi a livello