Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/43: Legge federale sui giochi in denaro (LGD) · 110 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 94Fedlex · Rapporto esplicativo
Riferimento/incarto: COO.2180.109.7.123673 / 217.1/2011/01115
Sezione 3: Misure contro la manipolazione di competizioni
Art. 25a e 25b
La nuova fattispecie della manipolazione di competizioni costituisce un reato di corruzione. Si riallaccia alla manipolazione delle competizioni sportive e intende tutelare la competizione sportiva leale. Considerando il bene giuridico da tutelare, questa concezione è da preferire al collegamento alla fattispecie tradizionale della truffa (art. 146 CP) e al conseguente adeguamento e ampliamento del diritto penale in materia di truffa. La soluzione scelta tutela l’integrità dello sport e non gli interessi patrimoniali degli organizzatori di eventi sportivi o scommesse.
La manipolazione di competizioni è un reato speciale. Ne sono autori potenziali tutte le persone che partecipano a una competizione. Occorre pertanto contemplare tutti coloro che in una competizione sportiva svolgono un ruolo che permette loro di influenzare l’andamento di tale competizione. Si tratta innanzitutto degli atleti e dei giocatori, degli arbitri e dei loro assistenti, degli allenatori e dello staff (a seconda dello sport, p. es. anche tecnici o veterinari) nonché altri ausiliari. Poiché le interruzioni manipolate di una competizione possono essere provocate anche da guasti tecnici (p. es. guasto dell’illuminazione, manipolazione di attrezzi sportivi o attivazione degli impianti di irrigazione) bisogna contemplare anche gli addetti tecnici degli organizzatori. L’elemento determinante è il fatto che una persona svolga una funzione in seno a una competizione sportiva. Non sono invece contemplati gli spettatori o persone che disturbano la competizione. La fattispecie riguarda soltanto le competizioni sportive oggetto di scommesse. Gli atti di corruzione nel contesto di una competizione sportiva che non influiscono direttamente su quest’ultima non rientrano invece nella fattispecie. Non è ad esempio contemplata la corruzione dell’organizzatore per ottenere il posto per una bancarella delle salsicce. Deve sussistere l’intenzionalità dell’autore di manipolare le scommesse sportive, ma di regola non dovrebbe essere difficile provarlo. Uno sportivo che accetta denaro o un altro vantaggio per alterare l’andamento di una competizione sportiva, deve necessariamente riflettere sui motivi di chi gli promette il denaro, e il nesso con scommesse sportive è uno dei più ovvi.
Sono considerate competizioni sportive ai sensi della disposizione le competizioni regolamentate, ossia che si svolgono secondo il regolamento di un’associazione sportiva, a prescindere dal fatto che si tratti di un evento dilettantistico o professionistico. Sono pertanto considerate competizioni sportive tutti gli eventi sportivi organizzati da un’associazione internazionale, nazionale o regionale o dalle loro sottoassociazioni. Sono inoltre contemplati tutti gli eventi sportivi che, a prescindere dallo statuto giuridico dell’organizzatore, si svolgono secondo le regole di un’associazione sportiva internazionale o nazionale.
L’indebito vantaggio è interpretato come nel caso della fattispecie tradizionale della corruzione. Sono considerati vantaggi tutte le donazioni di natura sia materiale che immateriale, anche se di regola si tratta di vantaggi patrimoniali. Un vantaggio è considerato indebito se non risulta da un motivo giuridico, bensì costituisce il compenso per aver alterato l’andamento della competizione. Il vantaggio può essere a favore del corrotto stesso o a favore di un terzo.
Lo scopo dell’atto consiste nell’alterare l’andamento di una competizione sportiva. Poiché è troppo restrittivo limitarsi soltanto all’esito della competizione, sono contemplati tutti i comportamenti durante una competizione che non si basano su una decisione sportiva, bensì su un accordo precedente e sulla promessa di un indebito vantaggio (p. es. sostituire o mantener in campo un giocatore, decisioni erronee dell’arbitro, ecc.). Non importa che il comportamento sia conforme o no alle regole, poiché il bene protetto non sono le regole del gioco.