Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/43: Legge federale sui giochi in denaro (LGD) · 110 pagine

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Riferimento/incarto: COO.2180.109.7.123673 / 217.1/2011/01115

Come nei classici reati di corruzione, l’atto passivo consiste nel richiedere, nel «farsi promettere» o accettare un indebito vantaggio per alterare l’andamento di una competizione sportiva. Il reato attivo consiste nell’offrire, promettere o procurare l’indebito vantaggio.

Tra l’indebito vantaggio e l’alterazione come contropartita deve sussistere un rapporto di equivalenza. Il comportamento dell’autore deve basarsi su un accordo illecito e la forma e il contenuto della alterazione devono essere sommariamente individuabili. Non è richiesta una prova concreta dell’accordo illecito. La fattispecie è pertanto adempita quando l’accordo illecito è pattuito, a prescindere dal fatto che la manipolazione venga successivamente effettuata o che la competizione si svolga secondo gli accordi.

Non adempie la fattispecie penale della manipolazione di competizioni sportive una alterazione di una competizione senza un accordo di corruzione precedente, in particolare l’assunzione o la somministrazione di sostanze dopanti, l’uso di metodi illeciti o la manipolazione di attrezzi sportivi. Tale falsificazione può tuttavia essere contemplata da altre disposizioni penali (p. es. doping, truffa, danneggiamento, protezione degli animali).

Si è in presenza di un’aggravante se l’autore agisce come membro di una banda o per mestiere.

La truffa in materia di scommesse continuerà ad essere perseguita in virtù dell’articolo 146 CP (truffa) o eventualmente dell’articolo 147 CP (abuso di un impianto per l’elaborazione di dati). Visti i beni giuridici differenti vi è concorso reale ed è applicabile l’articolo 49 CP. In considerazione dei diversi beni giuridici protetti, vi è un concorso reale anche in relazione alla corruzione di privati secondo l’articolo 4a LCSl.

Non vi è aggravante se il corrotto procede o tenta di procedere effettivamente alla manipolazione della competizione. Bisogna invece tenere conto dell’attuazione di una manipolazione nella commisurazione della pena.

La norma penale proposta considera il reato un delitto. La pena per il reato semplice corrisponde a quella della corruzione di privati ed è quindi inferiore alla pena prevista per la corruzione secondo l’articolo 322terCP. Le pene comminate per le fattispecie semplici e le fattispecie qualificate corrispondono a quelle delle disposizioni sul doping della LPSpo. Agli autori attivi e passivi è comminata la medesima pena.

Il luogo in cui è stato commesso il reato determina la competenza delle autorità di perseguimento penale svizzere. Il reato di corruzione è commesso nel luogo in cui viene fatta l’offerta o l’accordo di corruzione o in cui viene consegnato l’indebito vantaggio. È invece irrilevante il luogo in cui si svolge la competizione sportiva in questione. Non sono quindi tutelate soltanto le competizioni in Svizzera. Per contro, se l’accordo sulla manipolazione o la consegna dell’indebito vantaggio in relazione a una competizione che si svolge in Svizzera avviene all’estero, non è determinante il diritto svizzero, bensì il diritto del Paese in cui è avvenuto l’accordo o la consegna.

Vista la progressiva internazionalizzazione dello sport e in considerazione dei casi più recenti, perseguire i reati è spesso possibile solo mediante cooperazione internazionale. Ciò presuppone che l’atto sia punito sia nello Stato che chiede assistenza giudiziaria sia in quello richiesto. Prevedendo un reato di corruzione specifico nell’ambito delle manipolazioni di competizioni sportive, l’avamprogetto si adegua agli sviluppi in vari altri Stati e crea la base per la cooperazione internazionale nel perseguimento penale. Solo in questo modo è possibile garantire il perseguimento efficace di accordi di manipolazione su scala internazionale.