Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/43: Legge federale sui giochi in denaro (LGD) · 110 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 96Fedlex · Rapporto esplicativo
Riferimento/incarto: COO.2180.109.7.123673 / 217.1/2011/01115
Art. 25c e 25d
Basandosi in gran parte sugli articoli 105 e 132 dell’avamprogetto, questi due articoli disciplinano la posizione dell’autorità intercantonale d’esecuzione nell’ambito del perseguimento penale in caso di violazione degli articoli 25a e 25b,. Anche se l’autorità intercantonale d’esecuzione non ha competenze in materia di perseguimento penale, le autorità giudiziarie possono farvi capo nell’ambito dei loro procedimenti. Inoltre, esse la informano dei procedimenti penali avviati in seguito a violazioni degli articoli 25a e 25b e le notificano le loro decisioni. È altresì previsto che l’autorità intercantonale d’esecuzione usufruisca di determinati diritti di parte: può quindi ricorrere contro i decreti di non luogo a procedere o di abbandono e fare opposizione contro i decreti d’accusa. Da parte sua, l’autorità intercantonale ha l’obbligo di denunciare alle competenti autorità giudiziarie le violazioni degli articoli 25a e 25b.
3. Legge sull’IVA
Il vigente articolo 21 capoverso 2 numero 23 della legge sull’IVA stabilisce che le operazioni concernenti scommesse, lotterie e altri giochi d’azzardo con poste di denaro sono escluse dall’IVA, purché siano assoggettate a un’imposta speciale o ad altre tasse. Questa formulazione non si addice alle lotterie e scommesse sia perché queste non sottostanno a un’imposta speciale in senso stretto sia perché il loro utile deve essere destinato a scopi d’utilità pubblica. La nuova formulazione adegua la disposizione alla realtà, senza procedere a modifiche materiali.
4. Legge federale sull’imposta federale diretta, legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni, legge federale sull’imposta preventiva
L’articolo 24 lettera i della legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD) e l’articolo 7 capoverso 4 lettera i della legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) prevedono che le vincite risultanti dai giochi d’azzardo delle case da gioco siano esenti dall’imposta sul reddito. Di conseguenza non sottostanno neppure all’imposta preventiva, che è riscossa principalmente per garantire che il beneficiario dichiari il suo reddito nella dichiarazione fiscale. Nel messaggio concernente la legge federale sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco73, il Consiglio federale ha giustificato tale esenzione adducendo che l’imposta sulle vincite costituirebbe un notevole svantaggio per le case da gioco svizzere rispetto ai loro concorrenti esteri, poiché gli Stati confinanti non prevedono una simile imposta alla fonte. A causa della difficoltà di definire le poste puntate, sarebbe inoltre complicato determinare il reddito imponibile. Questi argomenti restano tuttora validi, anzi acquistano ancora maggiore importanza in previsione dell’autorizzazione di giochi da casinò online. Proprio i giochi online degli organizzatori di giochi in denaro autorizzati o titolari di una concessione in Svizzera devono essere interessanti e competitivi. Altrimenti i giocatori svizzeri si rivolgeranno a offerte di gioco straniere e/o illegali. Nella prassi non sarà infatti possibile bloccare l’accesso a tutte le offerte non autorizzate.
73 FF 1997 III 129, n. 235.2, secondo capoverso.