Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/43: Legge federale sui giochi in denaro (LGD) · 110 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 99Fedlex · Rapporto esplicativo
Riferimento/incarto: COO.2180.109.7.123673 / 217.1/2011/01115
3.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, le città, gli agglomerati e le regioni di montagna
3.2.1 Modifiche legislative
Prima dell’entrata in vigore della nuova legge sui giochi in denaro, i Cantoni dovranno procedere alla revisione totale delle proprie basi giuridiche e di quelle intercantonali in materia di giochi in denaro. In particolare dovrà essere totalmente riveduta l’attuale Convenzione intercantonale del 7 gennaio 2005.
3.2.2 Misure preventive
Secondo l’articolo 82 dell’avamprogetto, i Cantoni sono tenuti ad adottare misure per prevenire il gioco eccessivo e a offrire possibilità di consulenza e cura per le persone a rischio di dipendenza o dipendenti dal gioco e per le persone loro vicine. I Cantoni collaborano con le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione per integrarne i piani di misure sociali nella rete socio-sanitaria cantonale.
Le misure preventive richieste ai Cantoni sono già applicate e ampiamente finanziate con la tassa, prevista dalla Convenzione intercantonale, a carico degli organizzatori di lotterie e scommesse sportive per combattere la dipendenza dal gioco.
L’istituzione della Commissione consultiva per la prevenzione del gioco eccessivo, finanziata in parti uguali da Confederazioni e Cantoni, comporterà invece per questi ultimi un onere finanziario supplementare (cfr. n. 3.1).
3.2.3 Ripartizione dei fondi per scopi d’utilità pubblica
Pur prevedendo una serie di obblighi per i Cantoni, le disposizioni del capitolo 9 riprendono una situazione già consolidata in base al diritto (inter)cantonale e pertanto non comportano presumibilmente conseguenze finanziarie e sull’effettivo del personale degne di nota.
3.2.4 Vigilanza e autorizzazioni a livello cantonale
Complessivamente, l’onere a carico dei Cantoni per la vigilanza e le autorizzazioni sul proprio territorio diminuirà leggermente.
Alcuni Cantoni riscuotono emolumenti e tasse per le autorizzazioni; le normative cambiano da Cantone e Cantone. Per questa ragione, e per il fatto che le pertinenti disposizioni vanno completamente rivedute, non è possibile fare affermazioni sulle ripercussioni finanziarie dell’avamprogetto sull’evoluzione degli introiti cantonali in questo settore.
Onere per la vigilanza e le autorizzazioni nel settore dei giochi di grande estensione
Il presente avamprogetto rinuncia a inserire nel diritto federale il permesso di organizzazione per lotterie e scommesse previsto dal vigente articolo 15 della Convenzione intercantonale e secondo cui entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione di omologazione, i Cantoni decidono in merito all’organizzazione sul proprio territorio. Se i Cantoni stabiliscono di rinunciare alla procedura per il permesso di organizzazione, decade l’attuale onere amministrativo connesso a tali permessi.