Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/43: Legge federale sui giochi in denaro (LGD) · 53 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 24Fedlex · Rapporto sui risultati
Riferimento/incarto: COO.2180.104.7.53764 / 463/2015/00005
vole all’obbligo d’autorizzazione a livello cantonale per i giochi di piccola estensione. LoRo chiede lo stralcio del termine «competente». SIHF è favorevole all’obbligo d’autorizzazione a livello cantonale e auspica che il disciplinamento dei giochi di piccola estensione comporti il minor dispendio burocratico possibile.
Articolo 32 Condizioni generali per l’autorizzazione
SZ approva la disposizione, in particolare il capoverso 2. Il PPS ne chiede lo stralcio. LoRo propone di precisare in un capoverso supplementare che non esiste alcun diritto
all’autorizzazione. GastroSuisse approva la disposizione. SHD chiede che sia mantenuto il capoverso 2.
Articolo 33 Condizioni supplementari per l’autorizzazione di piccole lotterie
CDCM, BS, GR, JU, NW, OW, SH, UR e ZG approvano la disposizione, ma auspicano che le tombole non vengano rette dal diritto federale. Anche AI, SG, TG e ZH chiedono che il disciplinamento delle tombole spetti esclusivamente ai Cantoni e che esse non siano soggette all’obbligo d’autorizzazione previsto dal diritto federale. Analogamente, AR auspica la massima autonomia cantonale in materia di tombole e, in particolare, la rinuncia all’obbligo di autorizzazione. Secondo FR, SO e TI, tutte le piccole lotterie dovrebbero essere disciplinate esclusivamente dal diritto cantonale. AG auspica lo stralcio definitivo del capoverso 3 lettera b e una regolamentazione esclusivamente cantonale delle piccole lotterie e delle tombole. SZ chiede che siano i Cantoni a decidere delle condizioni per l’autorizzazione di cui al capoverso 3 e deplora una formulazione troppa restrittiva delle lettere b e c. NE e VD auspicano lo stralcio del capoverso 3, in favore di una regolamentazione cantonale autonoma. BE chiede che si rinunci a definire una somma massima degli importi puntati o che la si porti per lo meno a 300 000 franchi. LU è del parere che le tombole debbano essere regolamentate esclusivamente a livello cantonale e che per le (restanti) piccole lotterie non debba essere definita una somma massima degli importi puntati. Per scongiurare un aumento dell’onere amministrativo, il PBD auspica che, conformemente al diritto in vigore, le tombole non vengano assimilate alle piccole lotterie. Il PPS chiede lo stralcio del capoverso 2. Comlot approva la disposizione. Swisslos e SST sono favorevoli alle limitazioni di cui al capoverso 3 e ritengono ragionevole considerare le tombole una categoria di giochi a sé stante e permettere ai Cantoni di proseguire le loro pratiche in tale campo. Suisseculture e Ben-B sono del parere che i Cantoni debbano continuare a regolamentare le tombole e le piccole lotterie, senza essere ostacolati da una burocrazia pletorica. GastroSuisse propone che le piccole lotterie con basse somme delle poste possano essere esercitate senza autorizzazione.
Articolo 34 Condizioni supplementari per l’autorizzazione di scommesse sportive locali
GE è del parere che la disposizione violi le competenze esecutive cantonali di cui
all’articolo 106 Cost. ZH auspica che le scommesse sportive locali siano rette esclusivamente dalla legislazione cantonale. NE e VD chiedono lo stralcio del capoverso 3, in favore di una regolamentazione cantonale autonoma. TG ricorda che le corse ippiche vengono trasmesse in televisione e su Internet e che non possono essere considerate pertanto manifestazioni locali. Il PPS chiede lo stralcio dei capoversi 1 e 2. Comlot approva la disposizione. Swisslos è favorevole alle limitazioni di cui al capoverso 3.