Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/43: Legge federale sui giochi in denaro (LGD) · 53 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 29Fedlex · Rapporto sui risultati
Riferimento/incarto: COO.2180.104.7.53764 / 463/2015/00005
Capoverso 1
Swisslos, LoRo, GE e SZ approvano esplicitamente il divieto di organizzare comunità di gioco a titolo professionale.
Capoverso 2
In particolare il settore delle case da gioco è favorevole, in linea di principio, al divieto di esercitare giochi di grande estensione in sale da gioco apposite. Presenta tuttavia una proposta concreta di formulazione per modificare il tenore della disposizione. In linea generale, Golden Games rigetta il divieto previsto per le sale da gioco, mentre SG, Skilltrade GmbH, Swissplay e Lacomatic AG auspicano che vengano autorizzate le sale da gioco dotate di apparecchi automatici per i giochi di destrezza.
Oggetto di controversia è anche il disciplinamento degli apparecchi automatici da lotteria. Mentre PEV, VPGU e casinò Barrière chiedono che vengano vietati, SH, PPD, PBD e il settore delle case da gioco (p. es. Cdg-A, Cdg-B e Cdg-C) chiedono, talvolta avanzando una proposta concreta di formulazione, che il numero di tali apparecchi rimanga quello attuale. GastroSuisse rigetta espressamente una simile limitazione. Salute Pubblica Svizzera e SGPG auspicano che l’esercizio di apparecchi automatici da lotteria venga ammesso solamente a condizione che le norme relative all’accesso ai giochi e al piano di misure sociali corrispondano a quelle delle case da gioco.
Articoli 61-63
Swisslos, SST, LoRo, Ben-A e WLA approvano esplicitamente le misure previste agli articoli 61-63 per la lotta contro le manipolazioni di competizioni sportive. Il PPS auspica lo stralcio degli articoli 62 e 63.
Articolo 61 Contratti con sportivi e organizzazioni sportive
CIES chiede che venga precisato che sia LoRo sia i fondi cantonali di promozione dello sport possono continuare a sostenere organizzazioni sportive e singoli sportivi.
Articolo 62 Comunicazione in caso di sospetta manipolazione di competizioni spor-
tive
In particolare GE, Comlot, UEFA, FIFA, C.I.O. e SHD approvano gli obblighi di comunicazione previsti.
Capoverso 1
LoRo avanza una proposta concreta di formulazione per limitare i casi in cui gli organizzatori sottostanno all’obbligo di comunicazione.
Capoverso 2
FIFA auspica che la competenza in materia di vigilanza non pertenga all’autorità intercantonale d’esecuzione, ma a un’autorità federale dotata dei poteri decisionali necessari.
Articolo 63 Collaborazione con le autorità
In particolare GE, Comlot, UEFA, FIFA, C.I.O. e SHD sono favorevoli alla collaborazione tra gli organizzatori di eventi sportivi, le organizzazioni sportive e le autorità per la lotta contro la manipolazione di competizioni sportive.