Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/43: Legge federale sui giochi in denaro (LGD) · 53 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 47Fedlex · Rapporto sui risultati
Riferimento/incarto: COO.2180.104.7.53764 / 463/2015/00005
venga precisato nella legge che le decisioni dell’istanza di ripartizione non sono imputabili e che non sussiste alcun diritto al versamento di un sussidio.
Capoverso 4
BE, LU, OW, SO e ZH auspicano che il capoverso 4 preveda anche la possibilità di sostenere progetti internazionali (p. es. aiuto in caso di catastrofe). Swisslos chiede che venga stralciato questo capoverso, non corrispondente alla prassi attuale, e che i Cantoni possano decidere della destinazione degli utili.
Articolo 129 Trasparenza dell’attribuzione dei fondi
PSS e Suisseculture sostengono espressamente i requisiti di trasparenza dell’articolo.
Sezione 3 Destinazione dell’utile netto dei giochi di piccola estensione
Articolo 130
Il PPD è del parere che le associazioni che perseguono scopi d’utilità pubblica debbano poter continuare a organizzare tombole e altri giochi simili per finanziarie le proprie attività. AG e PLR salutano l’interpretazione in senso lato della nozione di «utilità pubblica» per piccole lotterie, tombole e scommesse sportive locali. NE deplora al contrario che la legge contenga due definizioni differenti della nozione di «scopi d’utilità pubblica». BE chiede che venga precisato che è escluso ogni sostegno a imprese a scopo di lucro. GE e SHD auspicano lo stralcio del capoverso 2, secondo cui l’utile netto dei piccoli tornei di gioco in denaro non è vincolato a uno scopo.
5.10 Capitolo 10: Disposizioni penali
5.10.1 Valutazione generale
CDCM, AR, BE, BL, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, UR, ZG, ZH, Comlot, WLA e Valora Retail sono favorevoli al rafforzamento delle disposizioni penali. AG valuta positivamente l’accorpamento delle disposizioni penali pertinenti in un unico atto, ma ritiene che alcune non rispondano al principio di determinatezza.
FIFA deplora la mancanza di una disposizione penale specifica in materia di manipolazione di competizioni sportive e che, pur affrontando questa tematica, la legge non preveda
l’introduzione di una norma in tal senso. Porta inoltre l’attenzione sulla situazione di alcuni Stati europei, in cui gli organizzatori di competizioni sportive hanno il diritto di approvare le scommesse sportive legate alle competizioni da loro organizzate.
Stampa Svizzera sostiene che le spiegazioni del rapporto esplicativo non riflettano completamente l’inasprimento previsto del quadro penale in materia di lotterie.