Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/44: Modifica del codice civile (CC; Diritto dell'adozione) · 56 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 21Fedlex · Rapporto esplicativo
già compiuto il trentacinquesimo anno di età90. In tal modo ha voluto impedire che la situazione giuridica del genitore naturale non detentore dell’autorità parentale potesse essere modificata troppo rapidamente. Quando un matrimonio è durato cinque anni «se ne può in qualche modo valutare la solidità»91. Il Parlamento ha aderito a questa proposta e il nuovo disciplinamento è entrato in vigore il 1° gennaio 2000.
Con la presente revisione non si intende rimettere completamente in questione questo disciplinamento dell’adozione del figliastro, relativamente recente e più restrittivo, ma non si vuole nemmeno svantaggiare tale tipo di adozione rispetto a quella congiunta di un minorenne estraneo, non da ultimo perché con la mozione 11.4046 il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di estendere ulteriormente il campo d’applicazione dell’adozione del figliastro92. Va anche considerato che i dubbi espressi non sono opportuni perlomeno in quei casi in cui prima dell’adozione il figliastro aveva effettivamente un solo genitore, per esempio perché l’altro è deceduto o ignoto, oppure perché uno dei due conviventi l’aveva adottato da solo. Lo stesso vale per i casi di procreazione medicalmente assistita in cui il donatore di sperma è rimasto anonimo: anche se il diritto svizzero vieta alle coppie omosessuali l’accesso alle prestazioni della medicina riproduttiva, tale divieto può essere aggirato recandosi all’estero93. Dal punto di vista del bambino, in questi casi le conseguenze dell’adozione del figliastro sono di norma positive: se il partner del genitore naturale ha assunto la responsabilità per il minorenne senza tuttavia adottarlo, al momento dello scioglimento dell’unione o in caso di morte di un partner, la situazione del figlio diventa incerta. In questo caso l’adozione del figliastro consente di creare condizioni legali più stabili, di ottenere un diritto di mantenimento e di eredità nei confronti del patrigno o della matrigna, nonché di una rendita per figli od orfani, il che è pure nell’interesse dell’adottato.
5.5 Parità di trattamento delle coppie omosessuali in unione domestica registrata
5.5.1 Esclusione delle coppie registrate dall’adozione secondo il diritto vigente
Secondo il diritto vigente, l’adozione singola di un minorenne è consentita a una persona omosessuale che non vive in unione domestica registrata (art. 264b CC). Per contro, le persone vincolate da un’unione domestica registrata sono generalmente escluse dall’adozione (art. 28 LUD) in tutte e tre le forme: singola, congiunta e del figliastro. In linea di massima, per le persone coniugate sono invece possibili tutte le tre forme di adozione.
Dal punto di vista storico, questa esclusione dal diritto all’adozione è stata tra l’altro introdotta nella legge sull’unione domestica registrata al fine di aumentare il grado di accettazione della legge in generale e di minimizzare il rischio di vedere respinto l’avamprogetto nel caso di un referendum. Allorché il referendum fu effettivamente indetto, nel corso della campagna relativa alla votazione è stata infatti tematizzata la
90 Messaggio sul diritto del divorzio, FF 1996 I 1, pag. 172; i relativi dubbi hanno per contro condotto a non più prevedere l’adozione del figliastro nel Model Family Code, cfr. Schwenzer, pag. 115 e 123.
91 Messaggio sul diritto del divorzio, FF 1996 I 1, pag. 172 segg .; Schwenzer/Bachofner, pag. 89 seg. con ulteriori rinvii.
92 Cfr. cap. 5.5.3 e 5.6.2
93 Cfr. Dethloff, pag. 197.