Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/44: Modifica del codice civile (CC; Diritto dell'adozione) · 56 pagine

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mediante adozione si basi su presupposti ottimali per l’adottato. L’adozione, inoltre, pone i genitori adottivi di fronte a sfide particolari, che persone con esperienza sono tendenzialmente in grado di gestire meglio rispetto a genitori molto giovani. In tal senso, la situazione adottiva si differenzia anche dal caso della nascita di un figlio mediante i metodi della procreazione con assistenza medica, che crea verosimilmente dei vincoli di filiazione identici a quelli che sorgono con la procreazione naturale82. Il Consiglio federale propone dunque di fissare a 28 anni l’età minima per gli aspiranti all’adozione, età in cui si può presupporre la necessaria maturità personale. Al fine di evitare casi particolarmente difficili si propone tuttavia la possibilità, nel singolo caso, di derogare a tale limite per il bene dell’adottato.

5.2.2 Differenza minima d’età con possibilità di deroga

La vigente versione dell’articolo 265 capoverso 1 CC sancisce che debba esservi una differenza minima d’età di 16 anni tra gli adottanti e l’adottando. Si tratta di una regola rigida che non consente alcuna eccezione. Questa differenza minima d’età va in linea di massima mantenuta. In presenza di circostanze qualificate il nuovo diritto ammette, tuttavia, delle eccezioni al fine di consentire, nel quadro di un esame globale, una soluzione adeguata al singolo caso e in particolare di tenere debitamente conto del bene dell’adottato. Si pensi per esempio al caso dell’adozione di più figliastri: l’adozione potrebbe fallire perché tra uno di essi e l’adottante la differenza d’età è insufficiente, conducendo a una disparità di trattamento tra i figliastri in seno alla famiglia. Una simile situazione va evitata anche in considerazione dell’articolo 2 della Convenzione sui diritti del fanciullo che di principio prevede la parità di trattamento tra i figli.

5.2.3 Età massima degli adottanti o differenza massima d’età

Attualmente il diritto svizzero non contempla un’età massima per gli adottanti. Per contro, l’articolo 5 capoverso 4 dell’OAdoz, entrata in vigore il 1° gennaio 2012, prevede una differenza massima di 45 anni tra l’adottando e gli adottanti, con la possibilità esplicita di deroga83. L’età massima degli adottanti dipende pertanto dall’età dell’adottando: se quest’ultimo è neonato, l’età dei genitori sarà di circa 45 anni, mentre se decenne sarà di 55 anni.

Anche il presente avamprogetto rinuncia a fissare un’età massima per gli adottanti: la vigente differenza massima d’età tra le due parti consente di focalizzare l’attenzione sull’adottando (la sua età determina l’età massima degli adottanti) e non sui genitori adottivi, come sarebbe il caso se si fissasse un’età massima per questi ultimi. Questa soluzione appare sensata, dato che nel caso di un adottando già cresciuto o addirittura maggiorenne, l’età avanzata degli adottanti risulterebbe assai meno problematica rispetto al caso di un bambino piccolo. Il Consiglio federale aveva sottolineato già nel messaggio relativo alla revisione del 1972 che lo scopo dell’adozione finalizzata all’educazione richiede che l’età dei genitori adottivi corrisponda all’incirca all’età che potrebbero avere i genitori naturali84. Anche il Tribunale federale considera adeguata la soluzione proposta: i genitori adottivi devono

82 Cfr. il messaggio sulla LMP, FF 1996 III, 189, pag. 218 con ulteriori rinvii.

83 Fino all’entrata in vigore dell’OAdoz, l’art. 11b cpv. 3 lett. a dell’ordinanza del

19 ott. 1977 sull’accoglimento di minori a scopo di affiliazione (RS 211.222.338) fissava a 40 anni la differenza massima di età.

84 Cfr. il messaggio sul diritto in materia di adozione, FF 1971 II 85, pag. 107.