Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/44: Modifica del codice civile (CC; Diritto dell'adozione) · 56 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 23Fedlex · Rapporto esplicativo

mandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa97. La questione se una prevista adozione corrisponda effettivamente al bene del minorenne va esaminata nel singolo caso in occasione della procedura d’autorizzazione.

5.5.3 Adozione del figliastro da parte di persone in un’unione domestica registrata

Con la mozione 11.4046, il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di estendere l’adozione del figliastro anche alle coppie omosessuali in unione domestica registrata. Nel suo parere del 22 febbraio 2012, anche il Consiglio federale ha stabilito che in tal modo si tiene debitamente conto del fatto che già oggi tanti minorenni crescono in seno a una tale unione. L’impossibilità di garantire, secondo il diritto vigente, a questi minorenni una sicurezza giuridica equivalente a quella dei minorenni che crescono in una coppia sposata appare sconcertante. Un minorenne non può subire svantaggi giuridici e materiali a causa del fatto che il suo genitore rimanente conviva con una persona del medesimo sesso. L’ammissibilità dell’adozione del figliastro è dunque volta a garantire il pari trattamento dei minorenni e a eliminare discriminazioni ingiustificate.

Come nel caso di ogni altra adozione, anche in quello dell’adozione del figliastro occorre esaminare nel quadro di un’unione domestica registrata se nel caso concreto essa serve al bene del minorenne (art. 264 cpv. 1 AP-CC). A tal proposito è già stato menzionato che l’adozione del figliastro è in parte assai controversa98 e che nel singolo caso può risultare problematica. Ciò non toglie che in molti casi può essere opportuna e nell’interesse del minorenne. Va inoltre sottolineato che, come per ogni altra adozione, anche per l’adozione del figliastro sia i genitori del sangue (art. 265a cpv. 1 CC) che l’adottando, se è capace di discernimento (art. 265 cpv. 2 CC), devono acconsentire all’adozione. In tal modo si esclude che, ad esempio, il nuovo marito di una donna divorziata possa adottare il figlio di quest’ultima contro la volontà del padre naturale, a meno che le condizioni di cui all’articolo 265c CC (Astrazione) non siano adempite.

Diversamente che nel caso dell’adozione congiunta di un minorenne senza legami di filiazione, i timori, talvolta espressi, che un minorenne che cresce in una coppia omosessuale possa avere difficoltà di sviluppo non sono rilevanti per l’adozione del figliastro, dato che quest’ultimo vive già in tale coppia e continuerebbe a viverci anche se non venisse adottato dal partner del genitore naturale. Si tratta meramente di tutelare giuridicamente il legame con il partner del genitore naturale99. Il bene del minorenne che già cresce con una coppia omosessuale non è certamente messo in pericolo dal fatto di ottenere un secondo genitore al fine della sua tutela giuridica.

L’ammissibilità dell’adozione del figliastro per le coppie registrate consente inoltre di eliminare un’altra discriminazione: come illustrato precedentemente, diversi ordinamenti giuridici esteri prevedono già la possibilità di adottare il figliastro per il partner omosessuale del genitore. Una coppia omosessuale che ha adottato un minorenne all’estero può, se le relative condizioni sono adempite, chiedere che la loro autorità parentale congiunta sia riconosciuta in Svizzera. Secondo l’opinione predo-

97 Raccomandazione CM/Rec (2010)5 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle misure volte a combattere la discriminazione fondata sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere del 31 mar. 2010, art. 27.

98 Cfr. più sopra cap. 5.6.2.

99 Dethloff, pag. 197.