Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/44: Modifica del codice civile (CC; Diritto dell'adozione) · 56 pagine
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rebbe alle autorità competenti l’intero onere di motivare l’accoglimento o il respingimento di una richiesta di adozione. Non si potrebbe inoltre nemmeno escludere un’influenza determinante delle convinzioni personali dei decisori sulla prassi d’autorizzazione, il che comporterebbe differenze nell’applicazione dei criteri nella prassi e quindi una disparità di trattamento indesiderata delle domande di adozione. Per contrastare questa situazione, appare opportuno fondare il disciplinamento legale su un’altra idea: la legge deve continuare a prevedere condizioni formali (p. es. un’età minima e una differenza massima d’età), che, se insoddisfatte, consentono meramente di supporre che un’adozione non corrisponda al bene del minorenne. In determinati casi deve tuttavia essere possibile, sulla base delle circostanze e con sufficiente motivazione, fondata segnatamente sul bene del minorenne, derogare a queste prescrizioni e autorizzare comunque un’adozione. Questa soluzione consentirebbe di sgravare fortemente le autorità di autorizzazione e al contempo di conseguire una certa uniformità nell’applicazione del diritto, preservando il legame con la vigente concezione del diritto dell’adozione.
5.2.1 Abbassamento dell’età minima degli adottanti
Secondo il diritto vigente, un’adozione congiunta è possibile unicamente se i coniugi sono sposati da almeno cinque anni o se (entrambi79) hanno compiuto il trentacinquesimo anno d’età (art. 264a cpv. 2 CC). Questo criterio indica la stabilità della relazione. Anche l’adozione singola è ammissibile unicamente a partire dal trentacinquesimo anno d’età compiuto (art. 264b cpv. 1 e 2 CC), così come l’adozione di un maggiorenne (art. 266 cpv. 3 CC)80.
La mozione 09.3026 Prelicz-Huber, che il presente avamprogetto intende attuare, chiedeva nella sua versione originaria di abbassare l’età minima a 30 anni. La versione modificata dal Parlamento e trasmessa al Consiglio federale non contiene tuttavia più alcun limite d’età concreto ma chiede unicamente di abbassarlo, riprendendo tra l’altro l’iniziativa parlamentare 09.520 John-Calame, infine ritirata, che proponeva di ridurre l’età minima a un « massimo di 28 [anni]». Entrambi gli interventi sottolineavano esplicitamente l’estrema severità del vigente diritto svizzero in confronto a quello straniero, escludendo dall’adozione molti aspiranti all’adozione. Come mostrato dalla panoramica di diritto comparato, il limite d’età di 35 è in effetti inusualmente elevato e pressoché insostenibile nel raffronto internazionale.81
Si pone dunque la questione se in futuro si debba continuare a prescrivere un’età minima o se – in conformità con il disciplinamento dell’accesso alla procedura di procreazione medicalmente assistita – non si debba consentire per principio a ogni maggiorenne l’adozione e se un’eventuale esclusione nel singolo caso non debba fondarsi unicamente sul fatto che il bene dell’adottato non possa essere sufficientemente garantito.
Il Consiglio federale continua tuttavia a ritenere opportuno, per diversi motivi, mantenere la condizione dell’età minima per l’adozione. La presa a carico di un minorenne presuppone infatti condizioni di vita relativamente stabili, , che, di norma, sono riscontrabili piuttosto tra le persone di una certa età che tra i giovani. Anche se lo stato di genitore naturale può presentarsi già in giovane età, il pertinente diritto deve provvedere affinché la creazione artificiale di un vincolo di filiazione
79 Basler Kommentar-Breitschmid, art. 264a N 5.
80 Basler Kommentar-Breitschmid, art. 266 N 14.
81 Basler Kommentar-Breitschmid, art. 264a N 5; KuKo-Pfaffinger, art. 264a N 5.