Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/44: Modifica del codice civile (CC; Diritto dell'adozione) · 56 pagine

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motivata dalle persistenti riserve della popolazione, dall’argomento, esposto in occasione della votazione sulla pertinente legge, secondo cui in ragione dell’esclusione dall’adozione e dalla procreazione medicalmente assistita l’unione domestica registrata non costituisce un’istituzione volta a formare una famiglia, nonché dal mandato del Parlamento per la presente revisione.

5.6 Ammissione dell’adozione per le convivenze di fatto?

5.6.1 Situazione iniziale

Tradizionalmente si partiva dal presupposto che soltanto il matrimonio potesse fungere da garante per la necessaria stabilità di una relazione. Come emerge pure dalla giurisprudenza della Corte EDU, secondo cui l’istituzione del matrimonio non offre maggiore stabilità all’adottato rispetto alle coppie non coniugate («[...] aux yeux de la Cour, l'argument du Gouvernement [suisse] selon lequel l'institution du mariage garantit à la personne adoptée une stabilité accrue par rapport à l'adoption par un couple de concubins n'est plus forcément pertinent de nos jours»)105, negli ultimi anni questa visione si è fondamentalmente modificata Pertanto, l’autorizzazione all’adozione dovrebbe incentrarsi, invece che sul criterio formale del matrimonio degli adottanti, piuttosto sul bene del minorenne nel singolo caso: se la valutazione della situazione globale rivela l’idoneità della coppia all’adozione, questa deve poter essere ammessa, presupposto che l’esame d’idoneità tenga conto degli aspetti effettivamente rilevanti per il bene dell’adottato nel rispetto delle prescrizioni legali.

5.6.2 Adozione del figliastro da parte di coppie che convivono di fatto

Nella versione trasmessa al Consiglio federale, la mozione 09.3026 Prelicz-Huber, accolta dal Parlamento, chiede di «permettere l’adozione anche alle coppie che convivono stabilmente, soprattutto in prospettiva dell’adozione dei figliastri». Anche la mozione 11.4046 della CAG-S, trasmessa da entrambe le Camere, incarica il Consiglio federale di modificare il CC «affinché ogni adulto, a prescindere dal suo stato civile o dal suo modo di vivere, possa adottare un bambino, in particolare quello del suo partner».

Se, come esposto al capitolo 5.4, s’intende mantenere l’istituzione dell’adozione del figliastro, appare coerente autorizzarla a tutte le forme di convivenza di una certa stabilità, e non solo alle coppie sposate o registrate. Se il figliastro si integra nella nuova famiglia si crea una relazione familiare di fatto che il diritto non deve impedire, quanto piuttosto sostenere nella misura del possibile, riconoscendola legalmente. In tal modo si elimina la disparità di trattamento operata dal diritto vigente, che ammette l’adozione del figliastro unicamente se il genitore è sposato con il nuovo partner. L’adottato non deve subire svantaggi per il solo fatto che i suoi nuovi genitori non intendono (più) sposarsi. L’ammissione dell’adozione del figliastro per le coppie non sposate serve dunque soprattutto al bene dell’adottato106. Il fatto che, come finora, si debba esaminare in ogni singolo caso se l’adozione corrisponde effettivamente al bene del minorenne, permette di tenere conto dei suddetti dubbi nei confronti dell’adozione del figliastro. La particolare situazione dell’adozione del

105 Emonet e altri contro Svizzera (ricorso n. 39051/03), § 81.

106 Schwenzer/Bachofner, pag. 95; Copur, pag. 190 segg .; Dethloff, pag. 197 seg.