Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/44: Modifica del codice civile (CC; Diritto dell'adozione) · 56 pagine
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disporre delle capacità necessarie non solo al momento dell’adozione, ma anche, per quanto si possa prevedere, fino al raggiungimento della maggiore età da parte dell’adottato85. Questo principio è attualmente contenuto nell’articolo 3 capoverso 2 lettera b della legge federale del 18 dicembre 1998 concernente la procreazione con assistenza medica (LPAM)86 e si prevede di sancirlo esplicitamente anche nel CC (cfr. art. 264 cpv. 2 AP-CC).
Il CC vigente non prevede una differenza massima d’età tra gli adottanti e l’adottando, che è contemplata unicamente, come già menzionato, all’articolo 5 capoverso 4 OAdoz. Dal testo di questa ordinanza non si deduce inequivocabilmente se entrambi gli adottanti o soltanto uno di essi deve aver superato il limite d’età massimo perché l’idoneità all’adozione dei richiedenti sia negata. Il disciplinamento lascia alle autorità d’autorizzazione un margine d’interpretazione sufficiente per trovare una soluzione adatta al singolo caso, ma pone chiari limiti: se entrambi gli adottanti superano la differenza d’età prescritta di 45 anni, di regola vi è da attendersi una risposta negativa. Se invece uno solo degli adottanti supera tale differenza d’età, le condizioni poste all’idoneità sono più severe. Senza una precedente esperienza educativa (p. es. i figli di una relazione precedente o un’adozione antecedente di un altro minorenne), in questi casi una valutazione positiva è possibile soltanto a titolo eccezionale. La priorità è data alla considerazione che a un fanciullo che ha già subito lo scioglimento di un vincolo parentale debba essere garantita una relazione familiare quanto più duratura possibile87. Nel caso di un’adozione congiunta, l’adottato crea un legame con entrambi i genitori adottivi, per cui questi ultimi devono poterlo accompagnare attivamente il più a lungo possibile, ossia prevedibilmente almeno fino all’età adulta. Ciò non è sempre garantito se i genitori adottivi raggiungono l’età del pensionamento già durante l’adolescenza del figlio.
Appare inoltre sensato sancire la differenza massima d’età non solo a livello di ordinanza ma anche nel CC stesso, in modo da limitare materialmente l’accesso all’adozione. Va precisato che, a tutela del bene del minorenne in determinate circostanze l’adozione va ammessa anche in caso di superamento della differenza massima d’età da parte di uno o di entrambi i genitori adottivi, ad esempio se tra l’adottando e gli adottanti esiste già un forte legame dovuto a un precedente rapporto di assistenza (cfr. anche art. 5 cpv. 4 OAdoz).
5.3 Riduzione della durata del matrimonio richiesta
Secondo la mozione 09.3026 Prelicz-Huber, trasmessa dal Parlamento, occorre «fissare a un massimo di tre anni la durata minima del matrimonio o della convivenza di fatto prima dell’adozione». La durata del matrimonio costituisce un indizio per valutare la stabilità di una relazione, a sua volta criterio per prevederne la durata futura e dunque garante di una certa sicurezza per il bene dell’adottando88. Fissando una durata minima del matrimonio degli adottanti, il legislatore ha fornito alle autorità competenti in materia di adozione un criterio oggettivo per valutare la stabilità e la durevolezza richieste. Anche secondo il nuovo diritto la durata della relazione rappresenta un criterio importante per la decisione di autorizzazione di un’adozione poiché costituisce un indizio di stabilità e consente di valutare se la relazione sarà
85DTF 125 III 161, 167 seg.; nello stesso senso anche CHK-Biderbost, art. 264 N 16.
86 RS 810.11.
87 Urwyler, 2011, pag. 361 segg .
88 Cfr. il messaggio sul diritto in materia di adozione, FF 1971 II 85, pag. 108.