Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/44: Modifica del codice civile (CC; Diritto dell'adozione) · 56 pagine
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mento corrisponde anche alle prescrizioni dell’articolo 20 numero 1 della Convezione europea del 1967 sull’adozione dei minori. Recentemente, in diversi Stati si è accesa la discussione sulla soppressione o perlomeno l’allentamento del carattere assoluto dell’adozione piena e quindi sul segreto in materia di adozione, poiché a determinate condizioni sarebbe nell’interesse del minorenne adottato mantenere il contatto con i genitori naturali o altri parenti stretti (p. es.: i nonni naturali).
In applicazione del postulato 09.4107 Fehr, l’avamprogetto prevede che ai genitori biologici sia riconosciuto il diritto di conoscere i dati personali del figlio dato in adozione, se questi ha raggiunto la maggiore età e ha acconsentito a essere contattato. Inoltre, per dar seguito a una posizione difesa dalla dottrina129, accorda ai genitori naturali il diritto di ottenere informazioni sulla situazione di vita del figlio che non permettono di identificare né il figlio né i genitori adottivi e questo indipendentemente dall’età del figlio e del suo consenso, nella misura in cui i suoi interessi non ne risultino pregiudicati. In questo modo è tenuto conto almeno in parte della posizione espressa nella dottrina130, secondo cui nella ponderazione legale degli interessi va tenuto conto anche dei diritti della personalità dei genitori naturali.
Per contro – nonostante sussista una certa incoerenza con questa soluzione131 – sarà mantenuto il disciplinamento dell’articolo 268c CC, secondo cui il figlio maggiorenne ha un diritto incondizionato di conoscere la sua discendenza, mentre i genitori naturali hanno un diritto limitato (nonostante sia stato rafforzato dall’avamprogetto) di conoscere l’identità del figlio adottato. Questa disparità di trattamento si lascia giustificare, da un lato, con la preminenza del bene del minore e, dall’altro, con il fatto che la Costituzione non conferisce ai genitori naturali, diversamente che al figlio adottato, il diritto di ottenere i dati necessari per stabilire un contatto. Non può quindi confluire nel presente avamprogetto la critica espressa nella dottrina riguardo al diritto assoluto dell’adottato maggiorenne e, in particolare, l’obiezione secondo cui il vigente articolo 268c CC pregiudichi eccessivamente gli interessi dei genitori naturali132. Anche l’articolo 21 della Convenzione sui diritti del fanciullo, secondo cui l’interesse superiore del fanciullo deve essere la considerazione fondamentale, parla a favore di questa soluzione.
Nella dottrina si è in parte chiesto di sostituire l’attuale sistema dell’adozione piena con un sistema di adozione semi aperta o addirittura aperta133. Va tuttavia precisato che già il diritto vigente ammette le adozioni aperte, sempreché gli interessati vi acconsentano134; l’avamprogetto propone di concordare con i genitori adottivi che i genitori naturali e il figlio adottivo possono intrattenere una relazione personale adeguata, che non potrà più essere modificata unilateralmente e su cui deciderà l’autorità di protezione dei minori in caso di conflitto. Le restanti proposte contemplate dall’avamprogetto rappresentano inoltre un passo nella direzione di un’adozione semi aperta, in quanto consentono la comunicazione di informazioni
129 Cottier, pag. 33; Werro, pag. 359; BSK-Breitschmid, art. 268b N 7; BK-Hegnauer, art. 268b N 17.
130 Cottier, pag. 50; Werro, pag. 364; Leukart, pag. 587.
131 Cottier, pag. 49.
132 Leukart, pag. 595.
133 Pfaffinger, Formen der Adoption, n. marg. 230; Pfaffinger, Geheime und (halb-)offene Adoptionen, pag. 20 seg. con ulteriori rinvii.
134 Cfr. Pfaffinger, Formen der Adoption, n. marg. 181 segg.