Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/44: Modifica del codice civile (CC; Diritto dell'adozione) · 56 pagine

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non atte a identificare il bambino o i genitori adottivi135. La soluzione proposta dall’avamprogetto corrisponde allo standard applicato in numerosi Stati europei136.

5.10 Servizio cantonale preposto all’informazione e servizi di ricerca

L’avamprogetto deve contenere disposizioni che assicurino l’applicazione del diritto a ottenere informazioni sulla propria discendenza e del diritto alla comunicazione dell’identità dell’adottato. L’avamprogetto contempla disposizioni sul servizio preposto all’informazione in materia di adozione e sul diritto dei richiedenti a essere consigliati. Visto che in molti casi il coinvolgimento del servizio cantonale preposto all’informazione non consente di raggiungere l’obiettivo auspicato poiché le persone ricercate non sono facilmente individuabili, l’avamprogetto contiene anche un articolo sui servizi di ricerca, attivi già oggi. Il servizio di contatto incaricherà detti servizi della ricerca dei genitori naturali o del figlio dato in adozione. Visto che trattano dati molto personali e delicati, i servizi di ricerca saranno oggetto di un disciplinamento federale e assoggettati all’obbligo di mantenere il segreto. In contropartita e su richiesta esplicita, i servizi riconosciuti dalla Confederazione otterranno il diritto di trasmettere i dati personali, registrati nei sistemi d’informazione della Confederazione, che devono fornire ai fini dell’adempimento del loro mandato legale.

6 Commento ai singoli articoli

6.1 Codice civile (CC)

6.1.1 Adozione

A. Adozione di Art. 264

minorenni

I. Condizioni1

generali Il minorenne può essere adottato quando gli aspiranti all’adozione gli abbiano prodigato cure e provveduto alla sua educazione, durante almeno un anno, e l’insieme delle circostanze consenta di prevedere che il vincolo di filiazione servirà al suo bene, senza pregiudicare, in modo iniquo, altri figli di tali persone.

2 L’adozione è in particolare possibile unicamente se gli aspiranti all’adozione, tenuto conto della loro età e delle loro condizioni personali, sono prevedibilmente in grado di provvedere ai bisogni del minorenne fino alla sua maggiore età.

3 Le condizioni dell’adozione devono essere adempite al momento della presentazione della domanda di adozione. Fanno eccezione le condizioni dell’adozione a cui è possibile derogare in presenza di motivi gravi senza mettere in pericolo il bene del minorenne.

Osservazione preliminare: i termini «genitori adottivi» e «minorenne adottato» sono chiariti: vi si ricorre soltanto dopo la pronuncia dell’adozione. Inoltre, per «genitori adottivi» s’intende una coppia ed esclude quindi le persone interessa‐ te all’adozione singola e all’adozione del figliastro. I termini in questione sono

135 Anche Pfaffinger propone una soluzione simile, Geheime und (halb-)offene Adoptionen, 44.

136 Cfr. Lowe, pag. 24 segg.