Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/44: Modifica del codice civile (CC; Diritto dell'adozione) · 56 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 29Fedlex · Rapporto esplicativo

particolare se il minorenne adottato all’estero è ancora molto giovane. Appare per contro opportuno designare un rappresentante legale, o perlomeno esaminare seriamente l’opportunità di farlo, nel caso dell’adozione del figliastro, spesso caratterizzata da conflitti e forti pressioni.

5.8 Agevolazione dell’adozione di maggiorenni: considerazione dell’opinione dei figli degli adottanti e dei genitori biologici

Oggi l’adozione di una persona maggiorenne è considerata un’eccezione e, secondo il diritto vigente, è ammessa soltanto a condizioni molto severe. In particolare, può essere effettuata soltanto in mancanza di discendenti (art. 266 cpv. 1 CC). L’adozione di maggiorenni può assumere una certa importanza segnatamente se i genitori biologici hanno rifiutato l’adozione durante la minore età del figlio e se non era soddisfatta alcuna condizione per prescindere dal consenso dei genitori (art. 265c CC). In questo caso, si può procedere all’adozione soltanto quando l’adottando ha raggiunto la maggiore età, poiché secondo la giurisprudenza del Tribunale federale tale consenso non è necessario per l’adozione di un adulto118. Il principio secondo cui i discendenti dei genitori adottivi non ostacolano l’adozione di una persona minorenne, sempreché non siano pregiudicati in modo iniquo altri figli dei genitori adottivi (art. 264 CC), dovrebbe valere anche per l’adozione di maggiorenni. Per questo motivo, si rinuncerà alla condizione della mancanza di discendenti. In contropartita, le persone interessate saranno sentite prima dell’adozione, in particolare gli altri figli dei genitori adottivi. Inoltre il periodo durante il quale gli aspiranti all’adozione devono prodigare cure al figlio ormai maggiorenne passerà dagli attuali cinque a tre anni, come per le altre forme di adozione. Non vi è motivo per cui questo periodo debba essere più lungo per l’adozione di un adulto rispetto a quello per l’adozione di un minorenne.

5.9 Allentamento del segreto dell’adozione per i genitori biologici

5.9.1 Principio

In occasione di un’adozione sorge sempre la domanda di come si possa e debba tenere conto dei bisogni individuali delle persone interessate: adottato, genitori naturali, genitori adottivi. A seconda della situazione, gli interessi di questi attori possono essere contrastanti e occorre decidere se l’interesse di una parte al mantenimento del segreto prevalga sull’interesse dell’altra a ottenere informazioni.

Per molto tempo il diritto svizzero in materia di adozione non ha disciplinato esplicitamente la questione. Spettava quindi alle autorità fare una certa chiarezza, senza tuttavia effettivamente riuscirvi119. Soltanto la creazione dell’articolo 268b nel 1972 e dell’articolo 268c nel 2001 ha permesso di iscrivere nel CC i principi più importanti sul segreto in materia di adozione, anche se non sono state colmate tutte le lacune. Oggi, inoltre, questi principi sono in parte già nuovamente messi in discussione.

118 DTF 137 III 1 segg.

119 Cfr. al riguardo Werro, pag. 359 segg.