Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/44: Modifica del codice civile (CC; Diritto dell'adozione) · 56 pagine
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5.9.2 Diritto del minorenne adottato a ottenere informazioni
Il diritto vigente statuisce esplicitamente il diritto del minorenne adottato a ottenere informazioni: l’articolo 268c CC, approvato con la revisione del 2001, gli attribuisce il diritto a ottenere informazioni circa l’identità dei genitori naturali120. Questo diritto poggia sul diritto a conoscere la propria filiazione, dedotto dall’articolo 10 capoverso 2 Cost.121. Così, il figlio adottato, una volta compiuti i 18 anni d’età, ottiene un diritto incondizionato a ottenere informazioni circa i genitori naturali, indipendentemente dal fatto che questi ultimi desiderino stabilire o no un contatto personale122. Il CC prevede soltanto l’obbligo d’informare i genitori naturali prima di comunicare i dati e d’informare il figlio se i suoi genitori naturali rifiutano di incontrarlo (art. 268c cpv. 2 CC)123. Facendo prevalere gli interessi del bambino su quelli dei genitori naturali e della famiglia adottiva in caso di conflitti, la legge evita esplicitamente una ponderazione degli interessi124. Il figlio non ancora maggiorenne che vuole ottenere informazioni sui suoi genitori naturali deve tuttavia far valere un interesse degno di protezione.
Dalla formulazione dell’articolo 268c CC, che attribuisce il diritto a ottenere informazioni soltanto al figlio adottato, si può dedurre per esclusione che i genitori biologici, gli eventuali fratelli e sorelle (anche naturali) dell’adottato, i genitori adottivi e i discendenti della persona adottata non godono di questo diritto125.
5.9.3 Diritto dei genitori biologici a ottenere informazioni
Contrariamente all’articolo 268c CC, il vigente articolo 268b CC vieta d’informare i genitori naturali sull’identità dei genitori adottivi se questi ultimi non vi acconsentono. Il disciplinamento del segreto di cui all’articolo 268b CC è manifestamente lacunoso126, perché vale soltanto per i genitori naturali. Dallo scopo della disposizione si può tuttavia dedurre che il segreto in materia d’adozione non si applica soltanto ai genitori naturali, ma anche a terzi127. In occasione dell’importante revisione del 1972, il legislatore ha integrato questo principio nella legge, sotto il titolo marginale «Segreto», per riuscire a imporre l’adozione piena, caratterizzata dalla rottura di tutti i legami con i genitori naturali e per impedire che questi ultimi s’immischino nella relazione tra l’adottato e i genitori adottivi. All’epoca si temeva che i contatti tra i genitori naturali da un lato e i figli e i genitori adottivi dall’altro compromettesse o impedisse la riuscita sociale dell’adozione128. Questo disciplina-
120 Cfr. Premand, pag. 21.
121 DTF 128 I 69 segg.; i bambini nati attraverso la procreazione con assistenza medica hanno un diritto analogo, cfr. artt. 119 cpv. 2 lett. g Cost. e 27 della legge federale del
18 dic. 1998 concernente la procreazione con assistenza medica (Legge sulla medicina della procreazione, LPAM, RS 810.11); cfr. anche Reusser/Schweizer, 619 seg.; Cottier,
43 seg.
122 Cfr. anche Büchler, pag. 11; Premand, pag. 33; Meier/Stettler, n. marg. 373, 397.
123 Cfr. riguardo ai dettagli della procedura la circolare del 21 mar. 2003 dell’Ufficio federale dello stato civile alle autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile.
124 Riguardo alle ragioni di questa scelta cfr. Reusser, pag. 139 seg.
125 CHK-Biderbost, art. 268c N 4.
126 KuKo-Pfaffinger, art. 268b N 3.
127 Cottier, pag. 33; Werro, pag. 359; BK-Hegnauer, art. 268b N 4
128 Messaggio sul diritto in materia di adozione, FF 1971 II 85, pag. 126; riguardo al principio cfr. Pfaffinger, Formen der Adoption, n. marg. 102 segg. e le critiche debitamente motivate dell’argomentazione del Consiglio federale ai n. marg. 118 segg.